Il Coordinatore della Sicurezza e la verifica di idoneità del POS

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Dopo avere definito i confini dell’obbligo di vigilanza del CSE, la Corte di Cassazione ha iniziato ad occuparsi della verifica della idoneità del POS. L’articolo di Giovanni Scudier, Lucia Casella, Guido Cassella su Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.8/2019, analizzano le più recenti sentenze sull’argomento, sottolineando il ruolo gestorio del CSE.
Di seguito un estratto che fa luce sul rapporto fra CSE e POS”.
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Il rapporto tra il CSE e il POS
Negli ultimi due anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ridefinito i confini dell’obbligo di vigilanza del CSE; ha superato la nozione di CSE come “garante della sicurezza nel cantiere” ed ha riconosciuto che il ruolo è piuttosto quello di “gestore dell’infrastruttura”.
Nel compiere questo cammino, la Corte di Cassazione ha valorizzato un altro e diverso obbligo del CSE, quello di verificare l’idoneità del POS dell’impresa esecutrice; dall’art. 92 comma 1 lettera a), l’attenzione si sposta alla lettera b) dello stesso articolo. In questa prospettiva, è stato affermato che ricade nella sfera di controllo del CSE “la verifica della congruità delle misure antinfortunistiche previste nel POS dal datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e coordinamento già predisposto”, con la ulteriore precisazione che se nella fattispecie il POS non prevedeva alcuna misura di prevenzione in relazione ai lavori da eseguire in copertura e contro il rischio di caduta, questo non significa che vengano addebitate al CSE “responsabilità sovrapposte a quelle del datore di lavoro” .
In prima battuta, si potrebbe pensare che questa nuova impostazione faccia rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire (non senza fatica…) dalla porta, e quindi un addebito al CSE per rischi specifici dell’impresa; ma forse non è così.
Ci troviamo più probabilmente di fronte ad un affinamento dell’analisi giurisprudenziale, la quale si sofferma ora sul tema del rapporto tra il CSE ed il POS e sul significato dell’obbligo di verificarne l’idoneità. Era una analisi tutto sommato superflua, fintantoché si estendeva l’obbligo di vigilanza del CSE a qualsiasi violazione prevenzionale in cantiere; non vi era necessario occuparsi dei documenti di sicurezza, né del loro impatto sull’organizzazione del cantiere, e tantomeno sugli obblighi dell’art. 92 che a quei documenti fanno riferimento. Al contrario, il ruolo del CSE come “gestore dell’infrastruttura” include anche alcune attività di natura documentale, per l’impatto che possono avere sulla organizzazione del cantiere.

Le recenti sentenze sembrano soffermarsi su questo aspetto: riguardano fattispecie in cui la misura di prevenzione che avrebbe impedito l’infortunio non è stata applicata perché non è stata prevista dal datore di lavoro dell’impresa nel suo POS; poiché esiste una norma che impone al CSE di verificare l’idoneità di quel POS, allora ne consegue la condanna del CSE, se quel POS si manifesta come carente e se questa carenza è causalmente connessa all’infortunio, perché la misura mancante avrebbe consentito di evitare l’evento (la necessità che l’evento sia causalmente riferibile alla omissione del CSE è esplicitamente ricordata da Cass. Pen., Sez. IV, 23.3.2018 n. 24104).
In questo senso la lettera b) dell’art. 92 si giustifica nel sistema disegnato dal legislatore per la sua valenza di natura organizzativa e gestionale all’interno dell’operato del CSE: il CSE è gestore dei soggetti del cantiere, ma anche dei documenti che da quei soggetti promanano, nella misura in cui quei documenti costituiscono parte di un insieme coordinato di regole da cui scaturisce l’insieme della sicurezza del cantiere.
Occorre però fare molta attenzione, ed evitare di leggere la norma come attributiva al CSE di un indiscriminato obbligo di controllo e di valutazione dei contenuti puntuali del CSE (che la norma non prevede), finendo così per addebitargli nuovamente l’area di rischio legata ai rischi specifici dell’impresa.

Riferimenti bibliografici:
Il Coordinatore della Sicurezza e la verifica di idoneità del POS
Giovanni Scudier, Lucia Casella, Guido Cassella
Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.8/2019

Redazione InSic

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