Il Direttore tecnico di cantiere è una figura presente nell’organigramma di cantiere e in quanto figura apicale, riveste la qualifica di “dirigente” come definito dal Testo Unico di Sicurezza (art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008).
Nell'articolo
Chi è il Direttore tecnico di cantiere
Rivestendo la qualifica di “dirigente” il Direttore tecnico è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Secondo la Giurisprudenza, Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 21 dicembre 1995, n. 3483, è Direttore tecnico di cantiere:
“Chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, si inserisce ed assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti ad eseguirlo, la scelta dello strumento da utilizzare”.
Direttore tecnico di cantiere e Direttore lavori: differenze
Il Direttore dei lavori è il soggetto incaricato dal committente di curare l’esatta esecuzione dei lavori, non è chiamato a svolgere un’attività specifica di sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto, nell’interesse del committente. La giurisprudenza lo pone tra i responsabili di infortuni nei cantieri solo quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini o, più frequentemente, quando si ingerisce personalmente negli stessi. Ciò rappresenta un caso alquanto anomalo in quanto ricoprirebbe anche il ruolo tipico di Direttore tecnico di cantiere.
Direttore lavori della committenza e Direttore tecnico di cantiere: differenze
Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. IV, sentenza del 21 dicembre 1998, n. 13448 – ric. Martello ed altro) ha ben chiarito la differenza tra i ruoli del direttore di lavori per conto della committenza e del direttore dei lavori per conto dell’appaltatore (direttore tecnico di cantiere).
- Il direttore lavori per la committenza deve accertare l’esecuzione delle opere a regola d’arte e secondo il progetto, non è investito da obblighi in materia di salute e sicurezza nel cantiere;
- Il direttore tecnico di cantiere (presso l’appaltatore) ricondotto, sotto il profilo della normativa di prevenzione infortuni, alla figura del dirigente o a quella del preposto, a seconda che abbia o meno, in base alla concreta ripartizione dei compiti all’interno dell’impresa, l’obbligo di approntare le opere provvisorie e di prevenzione.
Compiti del Direttore tecnico
Il Direttore tecnico di cantiere, rivestendo il ruolo di “Dirigente” ai sensi del Testo Unico di Sicurezza è tenuto all’osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, e ad attuare le misure e le tutele del caso. L’obbligo di controllare le condizioni di salute e sicurezza del cantiere e l’applicazione delle previsioni del PSC, richiede una continua attività di verifica nel lavoro, normalmente svolta dal direttore tecnico di cantiere (dirigente), capo cantiere e dai capi squadra (preposti).
Direttore tecnico: i compiti secondo il Codice dei Contratti
Il codice dei contratti pubblici stabilisce che il “direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori”. Con il termine piano, tenuto conto del contesto del comma 17, art. 105, del D.Lgs. 50/2016, si deve intendere sia il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) che i piani operativi di sicurezza (POS).
Compiti del Direttore tecnico: normativa di riferimento
Nessun norma cogente definisce la figura e i compiti del direttore di cantiere.
Una Commissione appositamente istituita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.), a conclusione di uno studio mirato a definire funzioni e compiti del direttore dei lavori (per conto del committente) e del direttore tecnico di cantiere (per conto dell’appaltatore), giunge alle seguenti conclusioni.
“Al direttore tecnico di cantiere competono, invece, i seguenti compiti e responsabilità:
1)l’organizzazione del cantiere, l’impiego dei mezzi d’opera, la modalità ed esecuzione delle opere provvisionali;
2) l’adozione di quelle opere e quegli accorgimenti richiesti da leggi e regolamenti vigenti, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;
3) la disciplina del cantiere;
4) la fedele esecuzione del progetto e dei successivi ordini impartiti dal direttore dei lavori, in particolare per quanto concerne la data del disarmo dei getti;
5) l’impiego di materiali di buona qualità e di caratteristiche e dimensioni come richieste;
6) quant’altro è necessario perché l’opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, statisticamente ed esteticamente accettabile e collaudabile”.
Come diventare Direttore tecnico di cantiere: la formazione
Il D.Lgs. 81/2008 all’ultimo comma dell’art. 97 (comma 3-ter) stabilisce che “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”. Tuttavia, sul significato di “adeguatamente formati” tuttora non c’è stato alcun tipo di chiarimento.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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