In base all’art. 91 del Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: deve progettare un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI.
Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.
Con DiM 9/9/2014, il decreto sui modelli semplificati per la documentazione di cantiere è stato introdotto il modello semplificato anche per il Fasciolo dell’Opera oltre che per POS (Piano Operativo di Sicurezza); PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
Nell'articolo
Fascicolo dell’Opera: chi lo redige
L’articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.81/2008 impone l’obbligo di redazione del Fascicolo dell’Opera al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP).
In base all’art.9 del TUS (Cantieri temporanei e mobili) Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo, anche se successivamente alla realizzazione dell’opera prevista.
Quando non va redatto il Fascicolo dell’opera?
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Fascicolo dell’Opera e piano di manutenzione
L’obiettivo del “fascicolo dell’opera” è, volendo semplificare, quello di contenere tutte le informazioni utili a garantire la tutela della salute e sicurezza del personale incaricato dell’esecuzione di tutti quei lavori prevedibilmente necessari per la gestione (manutenzione compresa) dell’opera.
Cosa deve contenere il FO – Fascicolo dell’Opera?
A tale scopo, il fascicolo deve contenere le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, quali individuate all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi alla costruzione (in quanto il fascicolo “accompagna” in modo permanente l’opera, per tutta la sua esistenza).
I contenuti del Fascicolo dell’Opera
I contenuti del Fascicolo dell’Opera sono definiti all’ALLEGATO XVI del Testo Unico di Sicurezza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
Misure di prevenzione e rpotezione nel Fascicolo dell’Opera: cosa considerare?
Per definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, il TUS indica (Allegato XVI) che devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
- accessi ai luoghi di lavoro;
- sicurezza dei luoghi di lavoro;
- impianti di alimentazione e di scarico;
- approvvigionamento e movimentazione materiali;
- approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- igiene sul lavoro;
- interferenze e protezione dei terzi.
Chi cura l’aggiornamento del Fascicolo dell’Opera?
Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.
Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Quando aggiornare il Fascicolo dell’Opera?
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione
- può essere modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori
- ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza.
Com’è fatto il Fascicolo dell’Opera?
Il Fascicolo si compone di tre parti
- CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
- CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3);
- CAPITOLO III – i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
Fascicolo dell’Opera: esempio
Nell’Allegato IV del DIM 9/9/2014,si riporta il “Modello semplificato per la redazione del fascicolo dell’opera”.
Come redigere correttamente i modelli semplificati di cantiere?
La risposta nel SOFTWARE EPC: Progetto Sicurezza Cantieri,
la suite per la redazione e la gestione dei piani di sicurezza e coordinamento, dei piani operativi di sicurezza e degli adempimenti a carico del committente, del coordinatore e dell’impresa!
Il modulo PSC è la soluzione completa ed integrata per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera e per la gestione dei compiti del coordinatore per l’esecuzione e committente o del responsabile dei lavori.
- Per quanto riguarda il Fascicolo la Suite mette a disposizione gli strumenti e la banca dati necessari per la redazione del fascicolo dell’opera conformemente all’Allegato XVI del d.lgs. 81/2008 e s.m. e al DI 9/9/2014
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Allegati
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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