Nella fattispecie, la conferenza era stata indetta nell’ambito di un procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di un parco eolico, in relazione al quale la Soprintendenza si era espressa negativamente.
Secondo i giudici il parere della Soprintendenza è un atto interno alla conferenza di servizi, non idoneo né a determinare la conclusione del procedimento, che dovrà tenere conto necessariamente anche delle determinazioni degli altri enti coinvolti, né ad essere impugnato.
In allegato il testo della sentenza n. 1677/2013 del TAR Sicilia
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