Impianti a fune: un regolamento sulla proroga delle revisioni

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In Gazzetta ufficiale il DECRETO 25 gennaio 2021, n. 28 che regola l’efficacia della proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali degli impianti a funi, relativamente agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità.

Il Decreto definisce quindi i modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell’esercizio ed indica come garantire l’efficacia della proroga e le condizioni di sicurezza da verificare e comunicare poi all’Autorità competente.

Il Decreto attua quanto disposto a suo tempo, dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (all’articolo 14-ter, DL poi convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40) che ha dettato la proroga di 12 mesi delle scadenze relative alle revisioni degli impianti a fune, revisioni generali e speciali quinquennali e quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità. Il DL convertito richedeva un decreto che detttagliasse i contenuti e i formati della relazione sui controlli effettuati, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.

Vediamo allora a quali impianti si applica il D; 28/2001 e come valutare l’efficacia della proroga per impianti a fune, scorrimenti e sostituzioni delle funi.

Campo di applicazione del DM n.28/2001

Il regolamento non riguarda (art.5):

1) gli impianti le cui scadenze della revisione generale o speciale quinquennale sono state già prorogate ai sensi del decreto direttoriale 17 aprile 2012 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
2) gli impianti per i quali la revisione generale è necessaria ai fini del proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, ai sensi del punto 2.5.3 dell’Allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203;
3) le funi tenditrici in scadenza, la cui età massima è prefissata in dodici anni o 18.000 ore di esercizio;
4) gli attacchi di estremità delle funi a teste fuse metalliche, la cui età massima è prefissata in cinque anni di esercizio.

Impianti a fune: revisione generale e speciale quinquennale funi, cosa verificare per la proroga della scadenza?

In base all’art.2 per valutare l’efficacia della proroga della scadenza della revisione generale o della revisione speciale quinquennale, il direttore, o il responsabile dell’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, prima della scadenza della revisione generale o della revisione speciale quinquennale (regolata in art. 14 del convertito DL 23/2020) è tenuto a trasmette all’autorità di sorveglianza USTIF territorialmente competente una dichiarazione, (redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), secondo il modello di cui all’Allegato 1 al DM 28/2021.

La Dichiarazione deve attestare, sotto la sua responsabilità penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico. L’Autorità di sorveglianza USTIF a sua volta provvede ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l’idoneità della documentazione alla base della predetta attestazione.

Come accertare le coondizioni di sicurezza degli impianti a fune?

Le condizioni di sicurezza sono accertate a seguto della:

a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal MUM;
b) effettuazione dei controlli non distruttivi eseguiti sulla base di un piano redatto, a tal fine, dal direttore o dal responsabile di esercizio stesso con l’assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto dell’eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici oggetto di sostituzione in assenza di proroga: il livello di questi controlli, in caso di scadenza della Revisione generale non può essere inferiore a quello previsto per la revisione speciale quinquennale;
c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5 dell’Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali idonei a garantire che le condizioni di sicurezza dell’impianto sono equivalenti a quelle assicurate dall’effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale.

Scorrimenti, sostituzioni delle funi e rifacimento degli attacchi di estremità: cosa verificare per la proroga delle scadenze?

In base all’art.3, per l’efficacia della proroga delle scadenze relative agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento dei loro attacchi di estremità il direttore, o il responsabile dell’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico deve trasmettere all’Autorità di sorveglianza USTIF territorialmente competente, prima della scadenza, una dichiarazione, secondo il modello di cui all’Allegato 2, sotto la sua responsabilità penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico delle funi.

L’Autorità di sorveglianza USTIF provvede quindi ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l’idoneità della documentazione alla base della predetta attestazione.

Come accertare le coondizioni di sicurezza di scorrimento e sostituzione funi?

Per accertare il mantenimento in uso per l’esercizio pubblico occorre svolgere la:

a) effettuazione dei controlli previsti dal MUM;
b) effettuazione dei controlli straordinari, eseguiti in conformità alla norma UNI EN 12927;
c) effettuazione dei controlli magneto-induttivi oppure, in caso di esito dubbio ovvero nelle zone in cui questi non possono essere svolti con efficacia, effettuazione di controlli radiografici;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali atti a garantire che le condizioni di sicurezza della fune sono equivalenti a quelle rilevate in caso di rispetto delle scadenze prefissate.

Termini di inizio e di conclusione di opere di realizzazione

Ai sensi dell’Art. 4 le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune sono prorogate a decorrere dalla data di rilascio dell’approvazione dei relativi progetti da parte degli uffici competenti.

Redazione InSic

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