Impianti riscaldamento e climatizzazione: è obbligatorio il libretto

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Dal 1° giugno 2014 tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari devono essere muniti di un “libretto di impianto“. Lo prevede il DPR 74/2013, con decreto ministeriale di attuazione n. 10 febbraio 2014. Ma si sta già parlando di una proroga di 6 mesi.

Cosa deve contenere il nuovo libretto? Oltre ai dati generali dell’impianto, la sua regolazione, diffusione e registrazione dei consumi, va tenuto anche conto della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e degli impianti di aerazione meccanica. Anche i risultati delle manutenzioni, delle ispezioni nonché delle misurazioni di efficienza energetica andranno in futuro riportati nel libretto. Per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW è obbligatoria la redazione di un Rapporto di controllo di efficienza energetica. Gli impianti alimentati interamente da fonti di energia rinnovabili sono esonerati da tale obbligo. Il libretto di impianto va però tenuto anche per questo tipo di impianti.

La compilazione e l’annotazione dei risultati del primo controllo degli impianti viene eseguita dalla ditta che installa l’impianto. Per impianti già esistenti, il libretto viene compilato dal responsabile dell’impianto oppure da un terzo da lui incaricato, il cd. “terzo responsabile“. Bisognerà anche riportare ogni futura modifica dell’impianto.
Nuove manutenzioni e controlli. Il DPR 74/2013 prevede, oltre ai libretti di impianto, anche controlli dell’efficienza energetica, manutenzioni ed ispezioni dei vari tipi di impianti di riscaldamento e climatizzazione. Le manutenzioni vanno eseguite secondo le indicazioni della ditta che ha eseguito il montaggio, oppure in alternativa seguendo le indicazioni del produttore (di norma una volta all’anno).

Il controllo dell’efficienza energetica va eseguito per impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) sopra i 10 kW e per impianti di climatizzazione estiva sopra i 12 kW ogni due anni, oppure ogni quattro anni in caso di utilizzo di combustibile in forma gassosa (gas, metano o gpl). Se la potenza nominale supera i 100 kW, sono previste altre tempistiche di controllo.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla consulenza tecnica edile del CTCU (martedì 9-12:30 e 14-16:30, tel. 0471-301430).

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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