Oggi in Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO28 febbraio 2021, n. 38 che riforma le disposizioni in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, in vigore dal 3 aprile 2021.
Il Decreto fa parte di un pacchetto di decreti dedicati al mondo sportivo a cui appartiene anche il Decreto di regolamentazione dei lavoratori sportivi che detta misure di salute e sicurezza anche per sportivi minori, che abbiamo visto nei giorni scorsi.
Il Decreto si articola in 12 articoli distinti in cinque capi che trattano non solo le competenze lesgislative in materia (Capo I) ma anche il Procedimento amministrativo (artt.4-7) per la realizzazione delle opere, le Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi (Capo III) e per la funzionalità sportiva (Capo IV artt. 9 e 10).
Nell'articolo
Impianti sportivi: quali sono le misure di semplificazione?
Uno degli articoli centralid el Decreto è l’art.4, che, in una logica di semplificazione prevede che per favorire l’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonché tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l’intervento deve presentare al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell’impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, (articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto), corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali di impianti sportivi: cosa deve contenere?
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali
- può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo.
- può inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell’impianto in tutti i giorni della settimana.
Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può
- prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse,
- può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all’associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Quali deroghe per interventi su impianti sportivi esistenti o su aree già edificate?
Gli interventi sugli impianti sportivi del decreto, si spiega sempre nell’articolo 4 addove possibile, vanno realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
Quali saranno le prossime norme tecniche per gli impianti sportivi?
Il decreto 38/2021 annuncia:
- un prossimo decreto di riordino e aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.
- un prossimo decreto da adottarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che costituisca regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l’accessibilita’ e l’esercizio degli impianti sportivi.
Quest’ultimo regolamento dovrà:
a) procedere al riordino, all’ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell’impiantistica sportiva;
b) definire i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l’esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell’impianto sportivo; area di servizio annessa all’impianto; spazi riservati agli spettatori e all’attività sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovrà avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell’articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;
c) organizzare le disposizioni in funzione della tipologia dell’impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
d) dedicare una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attività;
e) dedicare specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;
f) individuare criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l’accesso e l’esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l’impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l’impianto e del sistema di vie d’uscita dallo stesso, nonché i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;
g) recepire le norme tecniche europee (UNI EN);
h) indicare i criteri per l’elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;
i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformità dell’impianto e per il rilascio del certificato di idoneità statica.
Funzionalità sportiva: verso un nuovo regolamento della Commissione Impianti sportivi
Il D.Lgs. n.38/2021 ricorda le funzioni della Commissione unica per l’impiantistica sportiva, operante presso il CONI, organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport.Il parere di idoneità sportiva er gli impianti sportivi siti in provincia di Bolzano viene invece rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive internazionali.
Previsto però un decreto che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, riorganizzi i compiti e la composizione della Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.
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