Impianti tecnologici e abilitazioni limitate: chiarimenti dal MIT

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Con Circolare n.3717/2019 il Ministero delle Infrastrutture fornisce alcune indicazioni sul D.M. 37/2008, che disciplina il settore degli impianti tecnologici (precedentemente normati dalla L.46/1990), soprattutto circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).
Il chiarimento si rende necessario in quanto, secondo le Organizzazioni di categoria, le Camere di commercio talvolta non utilizzano lo stesso metro di giudizio compromettendo l’uniforme applicazione del decreto: in particolare, si manifesta che la stessa istanza (SCIA) presentata dagli operatori economici del settore viene valutata tra le varie Camere di commercio in maniera difforme.
Le precisazioni in Circolare riguardano la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).


Il Ministero ricorda i requisiti del soggetto abilitato ai sensi del decreto: in particolare, con riferimento all’art.1, comma 2 lettere A-C
Per gli impianti (di cui alla lettera A) di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera, che un’abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o di quelli “per l’automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti.
Anche per le lettere B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti.
Per le attività di cui alla lettera C, l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non può essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato; spiega infine il ministero che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C.
Per le lettere D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed E (impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E valgono le considerazioni sopra formulate, in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione.
Per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G (cioè gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio) si richiama la lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004 del Ministero, ovverosia che la lettera G sia inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio; pertanto è possibile concedere solo un’abilitazione piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio; ne consegue che eventuali situazioni ancora in essere in contrasto con le predette direttive vadano definitivamente risolte da codeste Camere nel senso indicato.

Tali indicazioni, spiega il Ministero furono già affermate già con circolare n.3439-C del 27.3.1998, in cui venne già specificato come potessero essere riconosciute abilitazioni limitate rispetto alle attività indicate dalle varie lettere di cui all’art. 1 della L.46/90, purché tali limitazioni venissero fatte nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera. Resta ovviamente inteso che da visura deve risultare l’esatta corrispondenza tra l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere).


Riferimenti normativi:
CIRCOLARE N.3717/2019
Oggetto: D.M. 37/2008 – installazione di impianti tecnologici – abilitazioni piene e/o limitate
(Ministero delle Infrastrutture )

Redazione InSic

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