Impianti termici civili: la regione Marche approva la nuova disciplina

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La Regione Marche, con la Legge regionale n. 19 del 20 aprile 2015, ha approvato, in attuazione del D.lgs. 192/2005 e del D.P.R. 74/2013, le “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”




L’Articolo 2 della legge regionale n. 19 individua come autorità competenti ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici (di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013) i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio. Al comma due la legge specifica però che due o più di questi enti possono anche , previo accordo, individuare tra loro un’unica autorità competente, responsabile del controllo dell’intero territorio degli enti sottoscrittori. Questo tipo di accordo che dura otto anni, con possibilità di rinnovo, prima della sua effettiva decorrenza, deve essere comunicato alla struttura organizzativa regionale competente in materia indicando anche le sue finalità (articolo 13).

Per quanto riguarda invece accertamenti ed ispezioni, l’autorità competente può effettuarle direttamente con proprio personale o affidare il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell’Allegato C del d.p.r. 74/2013.
Inoltre la Legge in esame, all’articolo 4 precisa che, come stabilito dall’articolo 7, comma 4, del d.p.r. 74/2013: ” gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza”.
Questa dichiarazione deve essere redatta in modo conforme ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente e vale rispettivamente per:
– gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma;
– gli impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore;
– gli impianti dotati di scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
– gli impianti costituiti da cogeneratori o trigeneratori;

La dichiarazione deve essere inoltre correlata in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa al soggetto esecutore.
Qualora gli installatori o i manutentori, al momento di presa in carico della manutenzione, non trasmettano tale documento sono passibili delle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 (richiamato dall’articolo 11 del d.p.r. 74/2013).

Infine, per il miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
a) rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento;
b) mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
c) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del segno identificativo;
d) mancata o ritardata trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione;
e) ordine e cadenze previsti nell’Allegato 4, in funzione della potenza e della tipologia degli impianti.

Redazione InSic

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