Impianti termici una guida EPC per l’abilitazione

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La normativa italiana prescrive che il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un’autorità individuata dalle leggi regionali. In questo modo l’obbligo del patentino, in precedenza previsto solo per impianti termici alimentati con combustibili solidi o liquidi, è ora esteso anche agli impianti alimentati con combustibile gassoso.
Il Volume EPC “L’abilitazione alla conduzione degli impianti termici” si propone come guida per l’ottenimento del patentino, completa di quesiti d’esame.


Il Libro “L’abilitazione alla conduzione degli impianti termici” edito da EPC Editore, di cui è possibile saggiare parte del contenuto e l’indice completo, riporta tutta la normativa di riferimento e tratta, in modo agile e completo, gli argomenti previsti nei corsi di formazione finalizzati al conseguimento del predetto patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, in conformità alle “Linee Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici” emanate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Corsi e esami per l’abilitazione

La disciplina dei corsi e degli esami è individuata dal D.M. 12 agosto 1968 “Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”.
Ad oggi solo poche Regioni hanno legiferato in materia, ma comunque il 25 maggio 2011 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha emanato le “Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici”, nel quale viene definito lo standard formativo del conduttore di impianti termici.
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Il nuovo programma di studio, articolato in 90 ore, salvo il riconoscimento di crediti formativi, consente un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo. Prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
• Elementi di termotecnica;
• La combustione;
• Tecniche di riscaldamento dell’acqua;
• Caratteristiche e tipologie degli impianti termici;
• Dispositivi di controllo e sicurezza;
• Tecniche di regolazione dell’impianto;
• Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti;
• Tecniche di analisi del consumo energetico;
• Normativa di settore;
• Elementi di manutenzione impianti termici.
Al fine dell’ammissione al corso di formazione le Linee Guida ribadiscono che sono necessari i requisiti di età non inferiore ai 18 anni e di possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado.
Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero per poter frequentare il corso occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento corrispondente che attesti l’equipollenza del livello di scolarizzazione.

Abilitazione agli impianti termici: un po’ di storia

L’abilitazione alla conduzione degli impianti termici nasce storicamente con la L. n. 615/1966 “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico”, che, all’art. 16, introduceva la necessità per il personale addetto alla conduzione di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi di potenzialità superiore a 200.000 kcal/h, di dotarsi di apposito patentino rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro al termine di uno specifico corso professionale e previo superamento di un esame finale.
Il D.P.R. n. 1391/1970 “Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici” all’art. 2 prevedeva due tipi di patentini di abilitazione, a seconda del tipo di impianto, da rilasciarsi a persone aventi età non inferiore a 18 anni compiuti.
Successivamente il D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, con l’art. 84 conferiva la competenza, in precedenza in capo all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, del rilascio dei patentini alle Regioni e agli Enti Locali, ma la norma è stata generalmente disattesa non trovando attuazione e le competenze al rilascio, nella maggioranza delle Regioni, non sono mai state realmente trasferite ed esercitate, tanto che, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, all’art. 287, veniva di nuovo indicato l’Ispettorato del Lavoro, nel frattempo diventato Direzione Provinciale del Lavoro, quale autorità competente all’abilitazione dei conduttori di impianti termici. Veniva però estesa la necessità, per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 KW, di munirsi del patentino di abilitazione per tutti gli impianti termici, a prescindere dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Alcune Regioni, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della norma e la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 250/2009, dava loro ragione, statuendo che la materia non era più di competenza dello Stato e il rilascio del patentino spettava all’autorità regionale individuata dalle Regioni. Con i correttivi al D.Lgs. n. 152/2006 introdotti dal D.Lgs.n. 128/2010, all’attuale situazione normativa che prevede che siano con legge regionale le Regioni ad individuare le autorità competenti al rilascio del patentino di conduzione agli impianti termici, oltre che a dettare le modalità di formazione, compilazione, tenuta e aggiornamento del registro degli abilitati.
L’art. 287, nel testo rinnovellato, riconferma che i patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti, in possesso di licenza media, e che sono previsti due gradi di abilitazione (di primo grado per gli impianti il cui mantenimento in funzione necessita del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, di secondo grado per gli altri impianti). Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado e il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità dell’esame finale di abilitazione. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell’impianto da parte del conduttore.
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW senza essere munito del patentino per l’abilitazione alla conduzione degli impianti termici è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità indicata dalla legge regionale. I patentini, di 1° e 2° grado, non necessitano di essere rinnovati, in quanto la loro validità cessa contemporaneamente al termine della vita lavorativa del conduttore patentato.

Per ulteriori informazioni:

L’abilitazione alla conduzione degli impianti termici
Guida per l’ottenimento del patentino completa di quesiti d’esame
Magri Maurizio
Edizione: giugno 2014

Redazione InSic

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