Su Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.12/2014, Giuseppe De Falco commenta per noi alcune delle sentenze più significative in materia di sicurezza, ambiente ed edilizia, all’interno della rubrica “Rassegna della Giurisprudenza”.
Nella sentenza della Cassazione penale 27.8.14 (ud. 8.7.14) n. 36268 si ricorda che il dovere di diligenza del datore di lavoro committente non si esaurisce nella scelta di un’impresa che sia tecnicamente in grado di eseguire il lavoro da commissionare, ma si estende anche alla verifica dell’idoneità dell’impresa appaltatrice a svolgere determinate lavorazioni in condizioni di sicurezza per i lavoratori.
Si configura così la responsabilità del committente qualora fossa da lui in concreto percepibile agevolmente il rischio derivante dall’inadeguatezza dell’organizzazione dell’impresa appaltatrice sotto il profilo prevenzionistico.
De Falco sottolinea quindi, che la Corte, nel rifarsi a giurisprudenza costante (tra le più recenti Cass. 7.3.13 n.10608, 18.1.12, n.3563) ha precisato che le disposizioni di cui all’art. 7 d.lgs. n.626/94, prima, e all’art. 26 d.lgs. n.81/08, poi, hanno la funzione di individuare l’ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l’appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche, nell’ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita e della salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta l’interpretazione secondo la quale la verifica in merito all’idoneità tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze tecniche dell’impresa.
Riferimenti:
Cass., sez. IV pen., 27.8.14 (ud. 8.7.14) n. 36268
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria anche sotto il profilo della sicurezza
(rif. norm.: art.7 d.lgs. 626/94; art.26 d.lgs. n.81/08).
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