Indicazione oneri di sicurezza: dal Correttivo al Codice Appalti al dibattito giurisprudenziale

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In caso di gara d’appalto è obbligo dell’imprenditore esplicitare l’impegno economico che intende assicurare nello svolgimento del contratto eventualmente aggiudicato, comprensivo degli oneri relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Alcune disposizioni, introdotte dal correttivo al Codice degli Appalti, hanno sollevato tuttavia una serie di criticità su cui è oggi chiamata a pronunciarsi l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
L’articolo di Cecilia Valbonesi (Avvocato del Foro di Firenze)su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.4/2019 approfondisce le disposizioni introdotte dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che rappresentano oggetto dell’attuale dibattito giurisprudenziale.
Dallo stesso autore suggeriamo la lettura dell’articolo “La tutela penale del lavoro: fra Codice e leggi speciali” il cui abstract è disponibile su queste pagine.
L’articolo completo è disponibile per abbonati alla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro.

L’indicazione dei costi della manodopera costituisce un profilo centrale dell’offerta economica presentata dalle società che partecipano ai procedimenti i evidenza pubblica. Il quadro normativo offerto dalla novella, introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016, si fonda sul combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97. Se l’art. 95, comma 10, prevede che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)“, l’art. 97, comma 5, lettera c), rafforza tale obbligo prevedendo che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quando […] sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”. Per vero, la legge, nel prevedere un meccanismo di salvaguardia, affida alla disposizione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, la possibilità di adottare, in taluni casi, lo strumento del c.d. soccorso istruttorio .Le prescrizioni normative soddisfano una duplice e parimenti stringente esigenza di matrice nazionale e sovranazionale. Da un lato, ragioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro impongono all’imprenditore di esplicitare l’impegno economico che intende assicurare nello svolgimento dell’appalto eventualmente aggiudicato. La stazione appaltante può così non soltanto verificarne la congruità in sede di valutazione dell’offerta, ma altresì valutarne la piena attuazione nella fase di svolgimento del contratto. Dall’altro, l’ormai piena consapevolezza dell’incidenza dei costi della sicurezza sulla competitività dell’impresa che partecipa alla gara, determina la necessità di una piena chiarezza ed accessibilità di questo dato, nell’intento di non ledere il principio di par condicio partecipationis così caro al legislatore europeo. Una scelta diversa potrebbe, infatti, spingere l’imprenditore che partecipa alla gara ad occultare un ingiustificato depauperamento delle spese riservate alla sicurezza del lavoro per rendere maggiormente appetibile la propria posizione in danno degli altri partecipanti. Il combinato disposto di queste istanze di tutela ha trovato una piena realizzazione nel correttivo introdotto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con il quale si sono meglio specificati, fra l’altro, proprio gli obblighi informativi di natura cogente .
Riferimenti bibliografici:
L’indicazione degli oneri di sicurezza.
Fra cause di esclusione e soccorso istruttorio
Cecilia Valbonesi
Ambiente & Sicurezza sul lavoro

Redazione InSic

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