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Infortunio in cantiere: le responsabilità di committenti e datori di lavoro

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La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 4 luglio 2014, n. 29276 fa il punto sulla responsabilità di committente dei lavori e datore di lavoro in cantiere, in occasione dell’infortunio mortale di un lavoratore occorso durante alcune manovre di spostamento di travi. Sotto accusa la violazione delle norme sugli infortuni ed il mancato controllo sull’osservanza delle misure di sicurezza

Con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 4 luglio 2014, n. 29276 il legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori edili, il legale rappresentante della società proprietaria del cantiere edile e committente dei lavori ed il legale rappresentante della società subappaltatrice dei lavori di montaggio di strutture prefabbricate, mediante propria gru e proprio gruista si sono resi responsabili dell’omicidio colposo di un lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La morte dell’operaio era avvenuta nel corso delle operazioni per la posa in opera di una trave alla base di un costruendo solaio, a causa di un’errata esecuzione della manovra di spostamento della trave medesima, tramite una gru, dal cassone di un autocarro.

La responsabilità del Committente

La Cassazione, con riferimento alla posizione di garanzia del Committente, ricorda che con il d.lgs. 626/1994, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – la figura del committente trova esplicito riconoscimento e definizione (“il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata”: art. 2, comma 1, lett. b) e ne vengono esplicitati gli obblighi (art. 3).
Normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell’impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità.
Ma, nel diverso contesto dell’attività cantieristica emerge anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l’opera.

I compiti del committente
Tale ruolo giustifica l’attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante.
Il committente infatti (in mancanza del responsabile dei lavori), nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, è tenuto a:
– attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3;
– determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza (art. 3, comma 1);
– valutare i documenti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b) (ossia, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e il piano generale di sicurezza di cui all’art. 13 (la cui redazione grava sul coordinatore per la progettazione), nonchè il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato 2 al documento U.E. 260/5/93) (art. 3, comma 2);
– comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 3, comma 6);
– verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (comma 8).

La designazione dei coordinatori
Inoltre, il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, pone il committente quale garante dell’effettività dell’opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. Ma “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di sicurezza, di cui all’art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lett. a)”.
In forza di tale norma, la nomina di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può esonerare da responsabilità il committente (o il responsabile dei lavori), nè per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nè per ciò che attiene alla vigilanza sul coordinatore, in ordine allo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo circa l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Nel caso di specie dove mancava la nomina di un responsabile dei lavori, si configura a carico del committente una posizione di garanzia rilevante ai fini della imputazione oggettiva, secondo lo schema della causalità omissiva.
In particolare, non può negarsi che l’obbligo gravante sul committente di vigilanza sulle attività di coordinamento e controllo spettanti al coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia rimasto gravemente inadempiuto.
La Corte ricorda che al committente non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e deve inoltre accertare che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti.

Responsabilità del Datore di Lavoro
Per quanto riguarda la figura di garanzia del datore di lavoro, la Cassazione non ha dubbi nell’affermare che questi era garante della predisposizione e osservanza di tutte le misure e procedure di lavoro prescritte a tutela della sicurezza del proprio dipendente: il compito del datore di lavoro non si esaurisce nella formale predisposizione della piano di sicurezza, nella consegna ai lavoratori dei mezzi di prevenzione e nell’attuazione statica delle misure necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 09-03-1992, n. 2835), attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d’uso pericolose da parte dei dipendenti, quali la rimozione delle cautele antinfortunistiche (Cass. civ. Sez. lavoro, 27-05-1986, n. 3576) o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione (Sez. 4, n. 6486 del 03/03/1995 – dep. 03/06/1995, Grassi, Rv. 201706).

I compiti del datore di lavoro
In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve dunque avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (così Sez. 4, n. 6486 del 03/03/1995 – dep. 03/06/1995, Grassi, Rv. 201706; ma vds. anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 13251 del 10/02/2005 – dep. 12/04/2005, Kapelj, Rv. 231156, secondo cui “in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione”).
Si esclude dunque che il datore di lavoro possa limitarsi a fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nell’osservanza di tutte le misure sicurezza.

Preposti e deleghe
Quanto alla eventuale presenza di un preposto, per uno scarico di responsabilità, la sua presenza, sottolinea la Corte non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato (o del preposto) delle funzioni trasferite.
Tuttavia l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni, con la conseguenza che, in presenza di una delega, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.
Nel caso di specie erano però già emersi in cantiere gravi inosservanze delle prescrizioni di sicurezza e, in particolare, di un serio problema relativo alle modalità di messa in opera delle lastre: pertanto, l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sarebbe comunque venuto in rilievo, per gli obblighi di super-controllo gravanti sul committente.

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Redazione InSic

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