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Infortunio in cantiere a lavori sospesi: risponde il coordinatore?

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La Cassazione Penale con sentenza n. 7960 del 23 febbraio 2015,esclude la responsabilità del coordinatore della sicurezza di un cantiere in caso di morte dell’operaio avvenuta a lavori sospesi: vediamo perché



La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 7960 del 23 febbraio 2015, ha ritenuto che, in caso di infortunio mortale di un operaio su un cantiere in cui erano stati sospesi i lavori, non vada riconosciuta la responsabilità in capo al coordinatore per la sicurezza e per l’esecuzione dei lavori, in quanto non è tenuto a un dovere di vigilanza del cantiere, che è tipico del datore di lavoro, dovendosi esclusivamente limitare a segnalare formalmente le inadempienze riscontrate circa la violazione di doveri tipici dell’impresa esecutrice e l’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il fatto
Il coordinatore per la sicurezza e per l’esecuzione dei lavori edili di un cantiere è stato chiamato a rispondere, in primo grado, dall’azienda per la quale lavorava, del concorso di colpa per la morte di un operaio che, nel porre in opera i telai di una finestra, era precipitato al suolo dopo aver perso l’equilibrio mentre apriva la finestra di una villetta al primo piano.
In primo grado, il Tribunale aveva condannato il coordinatore dei lavori a un anno di reclusione e al pagamento, insieme agli altri imputati, di un risarcimento in favore dell’Inail, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale delle parti civili, perché aveva riconosciuto gravi carenze nel piano operativo di sicurezza predisposto dalla ditta, che era risultato non adeguato ai fini della prevenzione degli infortuni.
In secondo grado, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione di primo grado e condannava il direttore dei lavori e la ditta esecutrice ad un pagamento ulteriore in favore dell’Inail, in quanto aveva ritenuto che egli avrebbe dovuto sollevare la mancanza dei presidi di sicurezza già da una prima analisi del piano operativo di sicurezza(POS) della ditta.
La Corte d’Appello aveva quindi riconosciuto la responsabilità del coordinatore dei lavori per non aver segnalato l’inadeguatezza del P.O.S. della ditta, e perché non aveva segnalato la prassi da osservare in cantiere, in materia di sicurezza, per il montaggio degli infissi.
Le parti condannate in appello decidevano, così, di presentare ricorso in Cassazione.

Il parere della Corte
I giudici della Cassazione hanno accolto i ricorsi delle parti condannate in primo e secondo grado perché ritenuti fondati. Ciò, in quanto i giudici dell’appello non hanno considerato che i lavori nel lotto in cui avvenne l’incidente mortale erano stati sospesi dalla ditta, senza mai dover riprendere nel corso della giornata.
I motivi dell’accoglimento risiedono nel fatto che non ci sarebbe un obbligo di controllo e vigilanza in capo al coordinatore per la sicurezza, in quanto tale figura è stata introdotta dal D.lgs. 494/1996, in attuazione della direttiva 92/57/CEE, per la necessità di figure tecniche a cui il committente potesse delegare funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento.
Pertanto, i compiti e le relative responsabilità del coordinatore dei lavori, si concretizzerebbero in una contestazione scritta all’impresa circa le irregolarità riscontrate, sia per la violazione di doveri tipici, che per l’inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento.
Invece, solo in caso di pericolo grave ed imminente, i lavori verrebbero sospesi.
La Corte ha così evidenziato che il ruolo del coordinatore della sicurezza è ben diverso da quello del datore di lavoro perché il primo, ha il compito di vigilare sulla configurazione generale delle lavorazioni, il secondo (insieme ai dirigenti e preposti) deve vigilare momento per momento i lavori.
Da qui si evince che la figura del coordinatore si affianca ai soggetti responsabili per la sicurezza, con il compito di controllare la corretta applicazione delle procedure di lavori, l’idoneità del POS e l’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento in base a come i lavori procedono.
Pertanto, i giudici di legittimità, ritenendo che il coordinatore dei lavori non dovesse verificare la sospensione dei lavori in quanto non fosse tenuto a vigilare il cantiere, e che, nel caso specifico, la morte dell’operaio non fosse a lui riconducibile, hanno annullato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo rinviandola per un nuovo esame.

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Redazione InSic

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