Il fatto
Un operaio ha presentato ricorso al Tribunale di Termini Imerese, nei confronti del suo datore di lavoro, per essere caduto da un parapetto a tre metri dal suolo e aver riportato lesioni personali, con la conseguente incapacità di espletare la sua attività lavorativa.
Per queste ragioni, il lavoratore ha denunciato il datore di lavoro per la violazione delle norme sulla tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per la mancata adozione delle misure di sicurezza in cantiere e per non aver provveduto ad evitare la caduta dall’alto di cose e persone.
In primo grado, il giudice ha accolto il ricorso del lavoratore, condannando il datore di lavoro al reato previsto dall’art. 590 del codice penale e al risarcimento danni in favore del lavoratore.
Per tale ragione, il datore ha presentato ricorso in Appello, e la Corte territoriale ha deciso di confermare la sentenza assunta in primo grado, affermando che la società non aveva disposto le opere provvisionali anti caduta per l’operaio, che doveva occuparsi della demolizione e la ricostruzione di un muretto che dava sul vuoto e che, per poterlo intonacare, avrebbe dovuto sporsi.
Il datore di lavoro decideva quindi di proporre ricorso per Cassazione, affermando che il suo ruolo non fosse quello proprio del “datore di lavoro” in quanto le opere murarie erano state commissionate all’operaio dai proprietari dell’immobile, e che pertanto, l’operaio andava considerato come lavoratore autonomo che aveva assunto un’obbligazione di risultato.
Secondo il datore di lavoro, non aveva pertanto interferito nell’esecuzione delle opere e chiedeva alla Cassazione di riconoscere che la fattispecie in esame rientrasse nell’ambito della cessione dei lavori in subappalto.
La decisione della Cassazione Penale
La Corte di Cassazione Penale ha ritenuto inammissibile il ricorso del datore di lavoro, in quanto nel ricorso per Cassazione bisogna rilevare un vizio di motivazione della decisione, e non chiedere al giudice di legittimità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice del merito né la rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Le Sezioni Unite, hanno più volte precisato che la Cassazione non si occupa di riesaminare gli elementi di fatto perché di questi se ne occupa il giudice del merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945).
E, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e) del codice di procedura penale resta preclusa, per il giudice di legittimità, “la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109).
Così, sulla questione, gli ermellini hanno concluso per affermare che non è possibile prospettare una diversa valutazione delle circostanze, perché è compito del giudice del merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Peraltro, la Corte d’Appello, aveva già escluso che l’operaio potesse considerarsi come un subappaltante delle opere in quanto il datore aveva assunto l’operaio per un giorno di lavoro in più, in modo da completare l’intervento, e che pertanto il datore era da considerarsi in una posizione di garanzia. Inoltre, il datore aveva fornito il materiale occorrente per i lavori e aveva impartito precise direttive sul completamento dei lavori edilizi.
Pertanto, la corte territoriale aveva ritenuto di concludere per la non sussistenza dell’autonomia nell’esecuzione delle opere tipiche del contratto di subappalto.
Gli ermellini, hanno inoltre evidenziato che, in tema prevenzione degli infortuni sul lavoro, “l’imprenditore che si avvalga di maestranze in regime di subappalto ovvero anche di lavoratori autonomi, qualora provveda ad inserire dette maestranze nell’organizzazione aziendale, in assenza di specifiche deleghe al titolare della ditta operante in subappalto, assume il ruolo di garante, rispetto alla sicurezza del cantiere” (si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28902 del 24/01/2013, dep. 08/07/2013, Rv. 255834).
Per queste ragioni, la Cassazione Penale ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro.
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