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Infrastrutture: la ripartizione del Fondo Investimenti dello Stato

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Con DPCM 28 novembre 2018 il Governo disegna la Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa, ai sensi della Legge Finanziaria 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Interventi, procedure e scadenze
Gli interventi sono individuati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l’intesa con i livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie.
I programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato.
Entro il 15 settembre l’invio apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, da parte di ogni Ministero sullo stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi.

I finanziamenti e i settori
L’art. 1, comma 1072, della Legge di Bilancio 2017, come modificato dal DL n. 91 del 2018 (Decreto Milleproroghe di rifinanziamento del Fondo) prevede una dotazione di 800 milioni di euro per l’anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l’anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

I settori interessati sono:
a) trasporti e viabilità;
b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
d) ricerca;
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i) prevenzione del rischio sismico;
l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
n) eliminazione delle barriere architettoniche.

Riferimenti normativi:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2018
Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019)

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Redazione InSic

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