Lavori edili privati: termini di validità del DURC

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 3899 del 05/03/2015, a seguito di richieste di chiarimento da parte di alcuni operatori del Settore, ha fornito l’interpretazione in merito alle al nuovo termine di validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nelle more di emanazione del Decreto Ministeriale, di cui all’art. 4, comma, 2 del D.L n.34/2014 convertito nella Legge n.78/2014, relativamente ai lavori edili per i soggetti privati, fissando quindi in 90 giorni il relativo termine di validità del medesimo provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

A tale scopo, la stessa nota ministeriale ho modificato le previsioni che furono suo tempo stabilite dall’art.31, comma 5 e 8 sexies, del DL 69/2013 cd “Decreto del fare” convertito nella Legge n.98/2013, in base ai quali il suddetto termine di validità del documento citato era stato fissato in 120 giorni anche per i predetti lavori, ed i cui effetti si producevano solo fino al 31/12/2014.

A seguito di tali chiarimenti ministeriali conseguentemente la Direzione Generale dell’INPS con la diramazione del Messaggio n.1894 del 16/03/2015 ha proceduto all’aggiornamento dell’applicativo dello Sportello unico previdenziale al fine di riportare a 90 giorni il periodo di validità del DURC per i lavori privati in edilizia che, pertanto, gli stessi dovranno recare in calce al provvedimento la dicitura “Il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.

Redazione InSic

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