Legge di Bilancio 2019: le disposizioni per l’edilizia energetica e pubblica

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Continuiamo con l’analisi della Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, disponibile anche sulla nostra Banca Dati Sicuromnia (*) e della quale abbiamo affrontato gli aspetti ambientali, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro.

Passiamo ora agli aspetti che toccano il mondo dell’energia e dell’edilizia.

Interventi efficienza energetica (Articolo 1, comma 67)

La Legge di Bilancio 2019 proroga di un anno la disciplina delle detrazioni per le spese relative ad interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche. Proroga al 31 dicembre 2019 del termine per avvalersi della detrazione d’imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) e per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (articolo 1, comma 67). -estesa al 2019 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per altri interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione-la proroga, limitatamente all’anno 2019, della detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni (articolo 1, comma 68)

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (articolo 1 comma 162 e ss.)
La Legge di bilancio 2019 cita anche (al comma 162) un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici da istituire con apposito DPCM da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge (avvenuta il 1 gennaio 2019). La sua attività consulenziale riguarda lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, al fine di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

La Legge riporta che tale Struttura svolgerà le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza (comma 164) e viene autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall’anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento (comma 165).
Un ulteriore DPR (da adottarsi a 90 giorni dalla pubblicazione della Legge di Bilancio 2019), introdurrà norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice degli Appalti (D.Lgs. n.50/2016).

Redazione InSic

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