Legge di Bilancio 2019: proroghe per strutture turistiche in aree emergenziali

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Terminiamo con l’analisi della Legge di Bilancio 2019 con riferimento agli aspetti legati alla prevenzione incendi. Dopo aver sottolineato quanto disposto in materia di edifici storici (Articolo 1 comma 566-568), segnaliamo un’ulteriore previsione che riguarda le strutture alberghiere.
All’art.1, comma 1141, è prevista una proroga (al 31 dicembre 2019) per le strutture ricettive turistico­ alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018.

La legge Finanziaria 2019 dunque modifica l’articolo 1, comma 1122, lettera i), della precedente Legge finanziaria (legge 27 dicembre 2017, n. 205), cui viene aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale »

In base alle disposizioni della precedente Legge di Bilancio (2018) L.n.205/2017 potranno completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale.
L’art. 1 comma 1122 è stato di recente oggetto della Nota n. 16419 del 28 novembre 2018 nella quale il Dipartimento VV.F. fornisce chiarimenti sul termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018 da parte delle attività alberghiere.

Riferimenti normativi:
Legge n.145/2018, del 30/12/2018
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
G.U. del 31/12/2018, n.302


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Redazione InSic

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