Legge Europea 2017 in Gazzetta: le disposizioni su energia e fonti rinnovabili

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In Gazzetta ufficiale la Legge europea (*), Legge 20 novembre 2017, n. 167 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (GU Serie Generale n.277 del 27-11-2017), in vigore dal 12/12/2017.
All’interno della Legge Europea 2017 un intero capo, il Capo VII (articoli da 19 a 21) contiene disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili.
Vediamo quanto riportato nel Dossier della Camera, agli artt.19 e 20 che riguardano rispettivamente le agevolazioni per il settore elettrico (riduzione tariffe per utenti e promozione della produzione da fonti rinnovabili) e aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, per l’adeguamento alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione

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L’articolo 19 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica.
L’articolo contiene (comma 1) una disposizione di carattere generale che destina automaticamente alla riduzione delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all’attuazione delle misure previste ai commi successivi, almeno il 50 per cento delle risorse derivanti dalle riduzioni per gli anni 2017-2019, della componente tariffaria A3, destinata alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
L’oggetto principale dell’articolo (commi 2-5) è tuttavia la modifica della disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Inoltre l’articolo interviene (commi 6 e 7) sull’ambito di applicazione del regime tariffario speciale per l’approvvigionamento di energia elettrica del sistema ferroviario.

L’articolo 20 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, attraverso misure di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Al comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un nuovo testo, in base alle quali l’incentivo riguarderà la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore che sarà stabilito con appositi decreti, di cui tuttavia si anticipano alcuni elementi; inoltre, la lettera a) stabilisce che la diversificazione dell’incentivo per fonti e per scaglioni di potenza sarà finalizzata esclusivamente alla riduzione dei costi, anziché a commisurare l’incentivo stesso ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala.
Nella disposizione si puntualizza altresì che l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata dell’impianto in esercizio. La lettera b), modifica il comma 4, lettera c) dell’articolo 24 del citato decreto legislativo. La novità ha ad oggetto le procedure d’asta al ribasso per impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l’accesso agli incentivi di cui sopra, gestite tramite il GSE (Gestore Servizi Energetici). Queste procedure, finora relative ad un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia d’impianto, per effetto della novella riguarderanno i contingenti di potenza anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di intervento.

Redazione InSic

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