Di seguito il quesito prospettato quesito prospettato e la risposta fornita dal Comando di Novara confermata dalla Direzione Centrale Prevenzione VV.F.
Nell'articolo
Il quesito: locale vendita termoidraulica: quando serve la rete idranti per locali di deposito?
Il caso prospettato riguarda un’attività di esposizione e vendita di materiale termoidraulico con superficie di vendita di circa 90 m2 con carico d’incendio dichiarato inferiore a 100 MJ/m2 dotata di locali di deposito aventi superficie superiore a 200 m2.Si domanda se i locali di deposito debbano essere protetti da rete idrica antincendi, alla luce della previsione normativa del DM 27/7/2010 secondo cui (p.to 5.3.2) “I depositi aventi superficie superiore a 200 mq devono essere protetti con impianto idrico antincendio a naspi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3”.
Il successivo punto 7.3 prevede che “Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, è così stabilito:
• superficie di vendita fino a 2.500 m2 = livello l;
• superficie di vendita era 2.500 e 15.000 m2 = livello 2;
• superficie di vendita superiore a 15.000 m2 = livello 3.
È ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600m2 e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m2 siano prive di impianti naspi-idranti.”
Secondo il Comando dei VVF Novara e la Direzione Centrale VV.F
Il Comando di Novara ritiene che, nel caso in specie, l’installazione della rete idrica antincendio possa non essere necessaria, in forza della esplicita previsione del punto 5.3.2. Tale posizione viene confermata anche dalla Direzione Centrale VV.F.Attività commerciali: quali normative antincendio?
La prevenzione incendi nelle Attività commerciali è stata regolata più di recente con Decreto 23 novembre 2018: la Regola tecnica riguarda le attività commerciali in cui è prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, individuate con il numero 69 nell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (a 30 giorni a decorrere dal 3/12/2018, ovvero dal 2 gennaio 2019), ovvero per quelle di nuova realizzazione.Le disposizioni della Regola tecnica si possono applicare alle medesime attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010).
Le attività commerciali sono nel novero di quelle attività per le quali non è stata disposta l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” ad opera del D.M. 12/04/2019.
Attività commerciali: i quesiti sulle misure protettive antincendio
Le attività commerciali sono spesso al centro di quesiti anche da parte degli abbonati alla rivista Antincendio.Sulle pagine di InSic abbiamo riportato le domande circa:
•l’obbligo di tenuta di impianti di spegnimento automatico;
• sul calcolo della resistenza strutturale
• sulla gestione delle emergenze nei centri commerciali.
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