Mancanza di PSC e responsabilità del titolare della ditta committente

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Nella sentenza n. 4486 del 29 gennaio 2013, la Cassazione tratta un caso di infortunio di un lavoratore avvenuto durante i lavori di riqualificazione di un immobile. Nel caso di specie è stata riscontrata la responsabilità del Presidente del Consiglio di amministrazione di una s.r.l. committente per diverse violazioni di sicurezza e per la mancata redazione di un adeguato piano di sicurezza e coordinamento, che avrebbe evitato il verificarsi dell’incidente di specie.
Nel caso di specie il lavoratore, mentre stava lavorando all’interno di un capannone condotto in locazione dalla società, era stato colpito da un trabattello che era precipitato da un’altezza di 6 metri ove era stato posto dagli addetti della ditta alla quale erano stati appaltati i lavori di realizzazione dell’impianto elettrico nell’ambito di più ampi lavori di riqualificazione dell’immobile. Il trabattello era stato urtato dal carro ponte azionato tramite una pulsantiera per trasportare da un lato all’altro del capannone un tubo lungo circa 6 metri, nell’ambito dei lavori previsti da un ulteriore contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione degli impianti idraulici.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione, datore di lavoro committente era stato condannato per aver cooperato con altri nel cagionare lesioni personali ad un suo dipendente.
L’imputazione elevata dal p.m. fa riferimento a condotte tipiche del datore di lavoro committente contenute nell’articolo 7, del D.Lgs n. 626/1994. Inoltre, é stato ritenuto trasgressore anche degli obblighi tipici del committente (art. 3) ovvero mancata nomina di un coordinatore per la progettazione e di un coordinatore per l’esecuzione e della mancata redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento(art 12), nonché (ai sensi dell’articolo 13) non aveva effettuato la valutazione del rischio interferenziale con conseguente mancata adozione delle relative misure.
Le condotte colpose attribuibili al Presidente del CDA sono rilevanti, perché, secondo la Corte la predisposizione di un adeguato piano di sicurezza e coordinamento e la verifica della libertà della pista del carroponte prima del suo avviamento, avrebbero evitato l’urto con il trabatello e quindi la sua caduta addosso al lavoratore.

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Redazione InSic

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