Infatti, la pena stabilita dal Giudice Amministrativo (quattro mesi e quindici giorni di arresto) risulta, in relazione alla violazione di cui all’articolo 36 quater, comma 3 del D.Lgs 626/1994, illegale, in quanto superiore al massimo previsto in via edittale per tale fattispecie contravvenzionale.
Ricorda la Cassazione che per queste violazioni, le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 626/1994, art. 89 (ora trasfuse nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 156, comma 2, lett. b) sono determinate in una forbice minimo-massimo in misura lievemente superiore a quelle previste dall’art. 89), (correttamente poste a parametro della dosimetria dal giudice di merito); le disposizioni sanzionatorie stabiliscono per la violazione della condotta di cui all’art. 36 quater, commi 5 e 6 del medesimo decreto legislativo la pena edittale indicata al comma 2, lett. a) (arresto da tre mesi a sei mesi o ammenda, rimasta indicata in L. da tre ad otto milioni) e per la violazione di cui all’art. 36 quater, commi 1, 3 e 4, la pena edittale di cui al medesimo art. 89, comma 2, lett. b bis) (arresto fino a tre mesi o ammenda da Euro 258,00 a Euro 1.032,00), lettera e sanzione adeguata con decorrenza 19 luglio 2005, ad opera del D.Lgs. n. 235/2003, art. 1
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