In tema di responsabilità colposa per fatti derivanti da violazione delle norme sulle circolazione stradale, in caso di incidente originato per il mancato segnalamento di cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, qualora risulta che le suddette cautele, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente.
Lo ribadisce la Cassazione pen., Sez. IV, sentenza n. 29291 del 26.06.2018 .
Il conducente di un’autovettura, a causa di una manovra imprudente, cagionava un sinistro stradale nel quale perdeva la vita un altro automobilista. Dopo un sorpasso ad una velocità superiore al limite, si ritrovava, infatti, rientrando nella propria carreggiata, davanti ad una buca (corrispondente ad un piccolo cantiere), malamente segnalata. Questo provocava una manovra improvvisa, a seguito della quale andava a collidere frontalmente con l’autovettura dell’automobilista deceduto.
È tratto a giudizio, per quanto qui rilevi, l’amministratore della società esecutrice dei lavori sulla buca, cui si contesta il fatto che la stessa non fosse segnalata con le modalità previste dalla normativa. Questi si difende rilevando come l’evento, purtroppo, si sarebbe comunque verificato a causa della guida spericolata di chi aveva provocato l’incidente, indipendentemente da una migliore segnalazione del cantiere.
La Suprema Corte, tuttavia, conferma la sentenza di condanna dei giudici di merito, posto che una più adeguata segnalazione del cantiere avrebbe determinato nel conducente maggiore cautela nella guida.
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