I giudici hanno accolto la domanda di risarcimento del danno nei confronti del comune, basandola sulle seguenti motivazioni:
– sussistenza di un provvedimento illegittimo di diniego del titolo edilizio al quale una volta annullato ha fatto seguito un nuovo provvedimento negativo;
– sussistenza del comportamento colposo del comune che ha reiterato le proprie argomentazioni e i provvedimenti di diniego anche successivamente alla prima pronuncia del TAR.
L’entità del risarcimento a favore del privato è stata quantificata dal TAR, quanto al “danno emergente“, nella misura pari alle fatture pagate al professionista per la progettazione dell’edificio, mentre il “lucro cessante” ossia il mancato guadagno, relativo alla mancata redditività e al deprezzamento del terreno, è stato determinato, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6538), sulla base alla differenza del valore dell’area fra il momento del diniego illegittimo del titolo edilizio e il momento dell’approvazione della nuova normativa urbanistica che ne impedisce successivamente il rilascio.
La sentenza 1073 del 21 agosto 2013 il TAR Veneto è disponibile in allegato
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