L’art. 206-sexies, inserito nel Codice Ambiente, dall’art. 23 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, disciplina l’individuazione di «azioni premianti l’utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche», e in particolare i commi 1 e 3, prevedono l’inserimento nei bandi di gara di «criteri di valutazione delle offerte ……… con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate»
Ma nello stesso art. 206-sexies, commi 1 e 3, si lasciava a successivi decreti ministeriali stabilire l’entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali ammessi a beneficiarne, i descrittori acustici, e i valori di riferimento da considerare, le percentuali minime di residui, rifiuti e materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti, la materia prima e l’energia risparmiate da considerare per l’assegnazione dei punteggi premianti, i materiali utilizzabili solo previo trattamento per escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
L’articolo 1 del DM 24/5/2016, modifica l’allegato 1 del DM 24/12/2015 recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici», cui inserisce al paragrafo 2.6.2 «Miglioramento prestazionale del progetto» la seguente integrazione: «Ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico. Resta fermo l’obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dalle norme tecniche di settore, quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, nonché le altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di tali materiali e manufatti»
Sempre nel paragrafo 2.6.2, nella sezione «verifica», si specifica che «Il progettista deve dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d’uso degli immobili oggetto di gara, e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:
– la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
– l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»
Arredi urbani
Quanto agli arredi urbani, le modifiche riguardano l’allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 2015 «Criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano» aggiunge il seguente paragrafo: «4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato.
All’offerta di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene è assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico. Detti beni devono in ogni caso essere conformi alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie.
Per la verifica della conformità valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformità previsti nella corrispondente specifica tecnica. L’offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:
– la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
– l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»
Riferimenti normativi:
DECRETO 24 maggio 2016 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Determinazione dei punteggi premianti per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano.
(GU n.131 del 7-6-2016)
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