Messa in sicurezza di edifici e territorio: nuovi contributi per i Comuni, 450 milioni per il 2022

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In Gazzetta il Decreto 8 gennaio 2022 il Ministero dell’Interno che definisce i “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio” nel limite complessivo di 450 milioni di euro per il 2022.

Nel Decreto si riportano anche il modello per l’Istanza ed il Manuale per l’utente che richiede il finanziamento. Si tratta di contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti.

I comuni hanno tempo fino alle ore 24:00 del 15 febbraio 2022 per l’anno 2022, trasmettendo l’istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico.

Messa in sicurezza di edifici e territorio: chi può fare richiesta?

Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica.

I comuni che hanno ricevuto, per l’anno 2021, parte dell’intero  contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza  per l’importo non concesso e/o non richiesto.

Messa in sicurezza di edifici e territorio: Comuni e risorse a disposizione

Il Massimo importo richiedibile da ciascun comune:

  • 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  • 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Finanziamenti per i Comuni: cosa finanziare?

Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, per queste specifiche attività, secondo il seguente ordine di priorità:

  • messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Ammissibilità del contributo

Per essere ammissibile l’istanza deve:

  • contenere il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, le informazioni riferite alla tipologia dell’opera nonché il codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo che deve essere coerente con le finalità individuate sopra
  • riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell’ambito territoriale del comune;
  • alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2020).

Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni sopra riportate, vengono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

Redazione InSic

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