Fra i punti salienti del progetto di Legge si prevede:
• l’ampliamento dei catalogo dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione nonchè dei reati di terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking;
• la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
• il passaggio della competenza per l’adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto;
• l’istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;
• l’introduzione di limiti di eccepibilità dell’incompetenza territoriale e della competenza dell’organo proponente la misura;
• le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione;
• la revisione della disciplina dell’amministrazione giudiziaria;
• la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell’azienda;
• le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari e quelle volte anche a garantire le competenze idonee allo svolgimento dell’incarico; in particolare, si prevede la rotazione negli incarichi e una delega al Governo per disciplinare le incompatibilità dell’amministratore giudiziario e del curatore nelle procedure concorsuali;
• le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
• le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;
• la delega al Governo per l’adozione di disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare, il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali;
• la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede nei procedimenti di prevenzione;
• la riorganizzazione e il potenziamento dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell’amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;
• l’estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.
Aziende sequestrate e crediti sui finanziamenti agevolati
Per quanto riguarda, in particolare, le imprese e i macchinari aziendali, l’art. 15 comma 1, della proposta di legge introduce nel Codice l’articolo 41-bis, che prevede strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti.
In particolare, nell’art. 41 bis di nuova introduzione (non ancora approvato), il comma 2 stabilisce che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell’impresa. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede l’impresa finanziata (comma 5). ). Dopo la data di annotazione, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni (vedi diffusamente la Scheda di Lettura).
Le precedenti modifiche al Codice AntimafiaIl Provvedimento di Legge in arrivo non è il primo di modifica al Codice Antimafia: ricordiamo che con Decreto Legislativo del 13 ottobre 2014, n. 153 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27-10-2014) si apportano alcune modificazioni alla disciplina della documentazione antimafia contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell’ottica anche di realizzare ulteriori semplificazioni e snellimenti dell’azione amministrativa.
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