La circolare fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla nuova disciplina, di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.
Inoltre, fissa al 2 maggio 2016 il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
Le parti della Circolare
Dopo una serie di definizioni, la Circolare riporta al punto 3 le fasi del procedimento di richiesta del finanziamento (par.3), i soggetti beneficiari (par.4) e le caratteristiche del finanziamento bancario o leasing finanziario (par.5) e gli investimenti e le spese ammissibili (par.6 e 7, nonché le agevolazioni concedibili (par. 8) fino alle procedure di erogazione del contributo (par.13)
La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione. L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it, di volta in volta aggiornato, si riporta poi nel paragrafo 9.
La procedura per la domanda di agevolazione (par.9)
Sempre al punto 9 della Circolare, si ricorda che la domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Il mancato utilizzo di questi schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca/intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. È inoltre fatto divieto di presentare più di una domanda di agevolazione a fronte dello stesso investimento.
La banca o intermediario finanziario, ricevuta la domanda di agevolazione dell’impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa (vedi il punto 9 per seguire la procedura completa).
Riferimenti normativi
Circolare 23 marzo 2016, n. 26673
Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
Allegati
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