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Nuova Sabatini: in Gazzetta il decreto con la nuova disciplina

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In Gazzetta ufficiale (n.58 del 10-3-2016) il Decreto interministeriale (MISE-MEF) del 25 gennaio 2016, che riporta la nuova disciplina per la erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, cd “Nuova Sabatini” che avevamo annunciato la settimana scorsa.

Fu il Decreto del Fare (DL n.69/2013) a prevedere al comma 1 dell’art. 2 ‘accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali.
La nuova modifica della disciplina si è resa necessaria per aggiornare i richiami normativi alla disciplina dell’Unione europea sopravvenuta e per provvedere ai correttivi opportuni per una migliore attuazione dell’intervento economico, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea e degli impegni già assunti con le imprese beneficiarie.

Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo Registro delle imprese;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Investimenti ammissibili
Fondamentale l’articolo 5 del DM 26/1/2016 che indica gli investimenti ammissibili, che devono essere utilizzati per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
Gli investimenti ammissibili sono destinati a:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
3) l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Agevolazioni
Viene concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75 per cento, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all’art. 5, in conformità all’art. 17 del regolamento GBER ovvero al regolamento (UE) n. 702/2014 per le imprese agricole e al regolamento (UE) n. 1388/2014 per le imprese della pesca e acquacoltura.
La concessione del finanziamento (previsto all’art. 4 del DIM 25/01/2016) può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento.

All’articolo 8 vengono poi definiti i dettagli delle procedure di presentazione della domanda e le procedure per la concessione del contributo (art.8 e 9) e delle agevolazioni (art. 10).
Il Ministero dello Sviluppo economico potrà svolgere monitoraggio, controlli e ispezioni (art. 11) sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni, nonché revocare il contributo in alcune specifiche occasioni(art. 12)
Infine (art. 14, il Ministero con apposita circolare (pubblicata sul sito nel MISE) fornirà le istruzioni necessari e gli schemi i domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni, individuando anche il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi. Fino alla fissazione di detto termine,

Riferimenti normativi:
DECRETO 25 gennaio 2016
Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
(GU n.58 del 10-3-2016)

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Redazione InSic

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