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Offerta più vantaggiosa: Linee guida ANAC, le indicazioni per sicurezza e ambiente

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Pubblicata in Gazzetta ufficiale n.238 del 11-10-2016 la Delibera ANAC n.105/2016 del 21 settembre che riporta delle Linee guida sulla «Offerta economicamente più vantaggiosa», alla luce del nuovo Codice Appalti.
Si tratta delle seconde linee guida dell’Autorità dopo quelle diffuse con con Delibera del 14 settembre 2016 sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (pubblicata anch’essa sulla GU n.228 del 29-9-2016).

Le linee guida, chiarisce l’autorità sono di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.
Trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del Codice.

L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, spiega più in generale ANAC, è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all’utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato
Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve dunque individuare concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale. Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara.

Le linee guida sono pertanto finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e la consapevolezza della partecipazione. Inoltre, raccomanda di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti. I. Il quadro normativo.

Riferimenti alla sicurezza sul lavoro
Due i riferimenti alla sicurezza sul lavoro: nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento è in grado di esprimere. Pertanto, nell’articolo 96 comma 6 del nuovo Codice si prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto. Fra i criteri considerati “connessi” all’oggetto dell’appalto figura la “qualità” in cui è ricompresa il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, le certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Inoltre, l’ANAC ricorda che il comma 13 dell’art. 95 stabilisce che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione.


Riferimenti all’ambiente
Fra i criteri considerati “connessi” all’oggetto dell’appalto nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte e alla luce dell’art. 96 comma 6 del nuovo Codice, l’ANAC ricorda anche le caratteristiche sociali, ambientali, il contenimento dei consumi energetici e le caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni. Figura anche il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), il costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, e la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

Inoltre, ANAC ricorda che i criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante devono anche tenere presenti i criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell’ambiente; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).

Riferimenti normativi:
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 21 settembre 2016
Linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa». (Delibera n. 1005).
(GU n.238 del 11-10-2016)

Redazione InSic

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