Oggi in vigore il pacchetto direttive UE appalti pubblici

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Entrano in vigore oggi, 17 aprile, le tre nuove direttive europee in materia di appalti pubblici: si tratta della:
direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE
direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE
direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa.Riportiamo nuovamente il commento fornito dalla Camera dei Deputati sulle norme in questione.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale Europea del 28 marzo scorso delle tre direttive europee su appalti e concessioni, di cui una sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali” (acqua, energia, trasporti e servizi postali), una sugli appalti pubblici nei settori ordinari e una sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in vigore dal 17 aprile, la Camera commenta le novità introdotte.
Le direttive, ricorda la Camera, dovranno essere recepite entro 24 mesi nel nostro ordinamento: nel frattempo, l l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati ha esaminato il pacchetto di misure proposto, ai sensi dell’art. 127 del Regolamento, adottando un documento finale sulle due proposte relative agli appalti e un documento finale sulla proposta relativa alle concessioni.

La Camera mette in luce le principali novità della Direttive europee 2014/24/UE e 2014/25/UE che abrogano rispettivamente la direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE allo scopo di realizzare una semplificazione e una maggiore flessibilità delle procedure, nonché avvicinare la disciplina dei settori “speciali” a quella dei settori classici:
In particolare si mettono in luce:
– il crescente ricorso all’autocertificazione, con l’introduzione del documento di gara unico europeo (DGUE) che conterrà le informazioni relative all’azienda e l’autocertificazione dei requisiti necessari alla partecipazione alle gare (si tratta di una novità a livello europeo, ma senza alcun tratto realmente rivoluzionario per il nostro ordinamento in cui il processo di decertificazione è stato avviato da tempo);
– l’introduzione di misure incentivanti l’accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare;
– l’incentivazione alla suddivisione degli appalti in lotti; qualora il contratto non venga suddiviso in lotti di dimensioni più piccole, l’amministrazione aggiudicatrice sarà tenuta a dare motivazione della decisione assunta;
– la previsione, in riferimento ai requisiti di fatturato, di una regola che impone alle stazioni appaltanti di non introdurre nei bandi soglie minime di fatturato sproporzionate rispetto al valore del contratto (al massimo possono richiedere un fatturato doppio rispetto all’importo a base di gara);
– la riduzione dei tempi minimi per la presentazione delle offerte da parte delle imprese (nel caso di procedura aperta il tempo minimo per la presentazione delle offerte passa da 52 a 35 giorni, in caso di procedura ristretta da 37 a 30 giorni);
– l’obbligo, entro un periodo di transizione di 30 mesi, di stabilire la comunicazione integralmente elettronica tra la P. A. e le imprese in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte;
– l’introduzione di nuove procedure di affidamento che aumentano le possibilità di negoziazione tra la P.A. e le imprese in corso di gara, come ad esempio i “partenariati per l’innovazione”, che consentono alle autorità pubbliche di indire bandi di gara per risolvere un problema specifico, lasciando spazio alle autorità pubbliche e all’offerente per trovare insieme soluzioni innovative;
– l’ampliamento delle possibilità di ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata senza bando) da parte delle stazioni appaltanti. Solo per i settori ordinari, viene introdotta la procedura competitiva con negoziazione (in risposta ad un bando le imprese inviano un’offerta iniziale che viene negoziata e progressivamente “limata” con la P.A. fino ad arrivare all’offerta finale);
– la possibilità per gli Stati membri di prevedere il pagamento dei subappaltatori per le prestazioni affidate direttamente da parte dell’autorità aggiudicatrice, consentendo ai subappaltatori di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento;
– l’introduzione, in materia di subappalto – per combattere il dumping sociale e garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati – di disposizioni più severe sulle “offerte anormalmente basse“;
– la preferenza, per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione nell’assegnazione degli appalti, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT);
– si incoraggia, infine, l’uso strategico degli appalti per ottenere merci e servizi che promuovano l’innovazione, rispettino l’ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l’occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.

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Redazione InSic

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