Oneri della sicurezza: se non indicati escluso il ricorso istruttorio

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Per le gare indette all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti non vi sono più i presupposti per ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’.
Si esprime così il Cons. Stato, Sez. V, nella sentenza n. 815 del 07.02.2018.
Il commento è a cura di S. Casarrubia, tratto dalla rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Il fatto
L’operatore economico, secondo classificato in graduatoria, impugnava l’aggiudicazione fatta in favore del vincitore della gara pubblica, posto che quest’ultimo avrebbe dovuto essere escluso. L’aggiudicatario aveva dichiarato, in sede di offerta, che l’ammontare degli oneri per la sicurezza fosse pari “all’un per cento del margine dell’offerta”, ancorando, di fatto, la determinazione del quantum di tali oneri a un parametro incerto. La stazione appaltante, tuttavia, aveva ammesso l’operatore al beneficio del soccorso istruttorio per l’indicazione, più specifica, dei costi per la sicurezza aziendali. Per il ricorrente, di contro, il soccorso istruttorio non era ammissibile.
La censura è stata accolta dal giudice amministrativo, ritenendo che, per il caso in esame, non trovino applicazione i principi di diritto formulati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 19/2016, in tema di ammissibilità del soccorso istruttorio per il caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, perché essi valgono per le sole gare indette nella vigenza del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Secondo il Consiglio di Stato
Nel nuovo codice degli appalti, il soccorso istruttorio è disciplinato dall’art. 83, co. 9, del d. lgs. n. 50/2016. Per ciò che attiene l’obbligo di indicare puntualmente l’ammontare degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, trova applicazione l’art. 95, co. 10, secondo cui “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. Il nuovo Codice, pertanto, non ammette che il soccorso istruttorio possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica, anche nell’interesse del principio della par condicio concorrenziale, impedendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l’omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica.

Redazione InSic

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