In Gazzetta Ufficiale la LEGGE 29 aprile 2024, n. 56 di conversione del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, qui il TESTO COORDINATO.
All’art.29 comma 19 e 20 introduce il Sistema di qualificazione delle imprese edili con modifica all’art. 27 del Testo Unico di Sicurezza (completa riscrittura dell’articolo) ovvero la (c.d. Patente a crediti, precedentemente nota come “Patente a punti”), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.
- Vediamo le principali modifiche al Testo Unico di Sicurezza introdotte con DL 19/2024 (agli articoli 27, 90 e 157) e
- le novità introdotte nel passaggio Parlamentare (come riportate nel Documento rilasciato dalla Camera: “D.L. n. 19/2024 – A.S. n. 1110”.
Nell'articolo
Decreto Legge PNRR – DL 19/2024 – tutte le modifiche al testo Unico di Sicurezza
Il DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 aggiorna il Testo unico di Sicurezza sul lavoro (D.lgs. n.81/2008 in vari punti:
- Articolo 27 TUS – Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (totalmente riscritto con l’introduzione della Patente a crediti)
- Articolo 90 TUS– Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (modifica testo)
- Articolo 157 TUS– Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori (modifica testo).
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi – nuovo art. 27 del Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. n.81/2008
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.
13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»
Il nuovo Allegato I-bis al Testo Unico di Sicurezza
Per quanto riguarda le decurtazioni, si fa riferimento alle fattispecie individuate in un nuovo Allegato al Testo Unico di Sicurezza, ovvero l’Allegato I-bis)
Patente a crediti per l’edilizia: in cosa consiste
Il Decreto PNRR 2024 nell’art.29 modifica l’articolo 27 del TUS riscrivendolo completamente.
Introduce (comma 1) il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi o “Patente a crediti”, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili a partire dal 1° Ottobre 2024.
La Patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.
I requisiti generali della patente a crediti per l’edilizia
I criteri per il rilascio della patente sono elencati nel comma 1 del nuovo articolo 27:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf)».
In attesa del rilascio della Patente è possibile svolgere le altre attività (di cantiere) di cui al Titolo IV del TUS (comma 2).
Il comma 15 prevede che non sono tenuti al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Patente edilizia: come funziona il meccanismo dei crediti
La Patente avrà un punteggio iniziale di trenta crediti (comma 3) e consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Le decurtazioni: verranno correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo: accertamento delle violazioni.
Patente a crediti: per quali ragioni si perdono i punti?
L’articolo 27 dettaglia (comma 6) le ragioni per le quali si potranno perdere i crediti acquisiti con la Patente. Le decurtazioni sono indicate nel nuovo allegato I-bis al Testo unico di Sicurezza sul Lavoro.
Patente edilizia: quando scatta la sospensione dell’attività
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi (vedi art. 27 comma 8).
I criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione saranno definiti dall’Ispettorato nazionale del lavoro che con apposito decreto definirà i crediti decurtati (non si potrà decurtare oltre i 20 crediti).
Patente a crediti: l’obbligo del committente e responsabile dei lavori – modifica all’articolo 90 del Testo Unico di Sicurezza
Il Decreto PNRR 2024 nell’art.29 modifica l’articolo 90 del TUS “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”. In particolare al comma 9 si richiede al committente o al responsabile dei lavori, nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo di
- verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL, Casse edili e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- trasmettere la copia della notifica preliminare e del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui sopra.
Ora si aggiunge che il committente o il responsabile dei lavori effettuino
- la verifica del possesso della Patente a crediti di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto o dell’attestato di qualificazione SOA.
- la trasmissione della dichiarazione (prevista alla lettera c dell’art.90 comma 9) attestante l’avvenuta verifica della documentazione relativa anche alla patente a punti;
Nuovo Articolo 90 – Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
… (omissis)
9 – Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva138, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) e b-bis).
Patente a crediti: le sanzioni per i committenti e responsabili dei lavori – modifica all’articolo 157 del Testo Unico di Sicurezza
Il Decreto PNRR 2024 nell’art.29 modifica l’articolo 157 del TUS – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori, inserendo una nuova previsione sanzionatoria per la violazione delle lettere b-bis e c (appena introdotti) dell’articolo 90 comma 9.
Pertanto, chi viola l’articolo 90 b-bis che riguarda la verifica del rispetto del possesso della Patente o la mancata trasmissione della documentazione relativa anche alla Patente, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91.
Nuovo Articolo 157 – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
- Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
«c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.»
Patente a crediti: le novità introdotte alla Camera
Rispetto al testo originario del DL 19/2024 durante i passaggi parlamentari sono emerse le seguenti novità:
Testo Art.27 TUS come modificato dal Decreto PNRR-bis 19/24 in sede di conversione | Novità introdotta nel passaggio parlamentare |
---|---|
Entrata in vigore della Patente a crediti dal 1° ottobre 2024 | eliminato il riferimento al rinvio a una disciplina regolamentare: si parte dal 1° Ottobre 2024 |
Obbligo di patente a punti | Possibile estensione anche ad altri settori |
Dotazione iniziale di 30 crediti: lo svolgimento delle attività è subordinato (capoversi 5 e 10) alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti | Fatto salvo il completamento delle attività (oggetto di appalto o subappalto) in corso di esecuzione, limitatamente ai casi in cui siano stati già eseguiti lavori corrispondenti a più del trenta per cento del valore del contratto (di appalto o subappalto) |
Sanzioni per mancanza dei requisiti della Patente | criterio di determinazione della sanzione in percentuale del valore dei lavori e ha disposto che le entrate derivanti dalle sanzioni affluiscano al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro |
Maturazione di crediti ulteriori e reintegrazione dei crediti : si definiva in via diretta, nell’originario capoverso 7, la disciplina delle possibilità di reintegrazione della dotazione dei crediti | Si prevede uno specifico decreto ministeriale per la definizione delle norme sulla maturazione di crediti ulteriori e sulla reintegrazione dei crediti (successiva ad una riduzione) |
Requisiti patente a crediti (capoverso2) | il possesso dei requisiti è autocertificato dal richiedente: revoca della patente per il caso di dichiarazione non veritiera (capoverso 4);in quest’ultimo caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca). |
Riduzione dei crediti | Le riduzioni sono contenute nel nuovo “allegato I-bis” al D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento ai provvedimenti definitivi – accertanti le violazioni comprese nell’allegato – adottati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o dei lavoratori autonomi. |
I “provvedimenti definitivi” che giustificano le riduzioni | I provvedimenti definitivi sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato e dalle ordinanze ingiunzione amministrative, di cui all’articolo 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 |
Articolo 90 – Adempimenti a carico del committente o responsabile dei lavori nei suddetti cantieri temporanei o mobili: obbligo di verifica del possesso della patente – o dei requisiti alternativi summenzionati, relativi al documento equivalente o alle classifiche SOA | La verifica deve essere adempiuta anche nei confronti degli eventuali soggetti che svolgano i lavori in base a contratti di subappalto. Tale verifica viene inserita nella Dichiarazione da trasmettere all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività |
Per approfondire sull’argomento suggeriamo di partecipare al Corso organizzato dall’Istituto Informa
“Il mondo della sicurezza tra modifiche normative e novità giurisprudenziali“
Le nuove norme varate dal Governo
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Coordinatori sicurezza nei cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
IN VIDEOCONFERENZA – 22 maggio 2024
IN AULA – Prof. Raffaele Guariniello (Magistrato e giurista, esperto di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori).
Patente a punti e misure di sicurezza sul lavoro: le reazioni dei Sindacati
Sul nuovo Decreto la CGIL, aa seguito dell’incontro ha espresso le proprie perplessità: la Patente a punti rientrava fra le richieste del sindacato insieme alla reintroduzione del cartellino anche sui cantieri e la messa in discussione del subappalto a cascata.
La CISL con Sbarra: parla di “Incontro positivo e apprezzabile” ma “Al Governo chiediamo di dare concretezza e profondità a confronto” in vista di “una complessiva e concertata strategia nazionale” che si fondi su un Patto fra sindacati, Imprese e Governo. Tale Accordo risponde ad un Decalogo che passa dal rafforzamento dei controlli e ispezioni sui luoghi di lavoro, l’assunzione di più ispettori, medici del lavoro e tecnici della prevenzione e l’introduzione della patente a punti che stabilisca un rating sociale collegato alle gare pubbliche.
UIL commenta criticamente la Patente a punti indicando le criticità nel funzionamento: chiede provocatoriamente Bombardieri: “È mai possibile che una vita valga 20 crediti, che si possa operare con 15 e se ne possano recuperare 5 con un corso di formazione? Un criterio inaccettabile”.
Inoltre, il leader UIL rilancia sull’introduzione del reato di omicidio sul lavoro sulla scorta dell’omicidio nautico e per il caporalato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro con un trasferimento della competenza alle Procure distrettuali che hanno strumenti di indagine e risorse più adeguate ad affrontare il problema.
Decreto PNRR: le altre misure per la sicurezza sul lavoro
Oltre alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi il Decreto PNRR porta altre novità in funzione di contrasto degli infortuni.
Misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare che inaspriscono le sanzioni, potenziano la vigilanza in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Contrasto lavoro irregolare
Per quanto riguarda la prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, il Governo anticipa i contenuti del Decreto e annuncia disposizioni di:
- carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale,
- premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro)
- repressive (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
Appalti e Investimenti infrastrutturali
In materia di affidamenti e appalti, si prevede
- l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere
- misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici;
- l’istituzione del “Piano transizione 5.0” che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative.
Attività ispettiva: più ispettori sul lavoro
Il Ministro Calderone aveva già annunciato a proposito della attività di vigilanza, che nel 2024 si intende aumentare l’attività investigativa del 40% rispetto allo scorso anno.
Per questo, annuncia lo sblocco delle assunzioni e l’apertura di un nuovo concorso per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail. Previsti anche il coordinamento delle attività ispettive e il potenziamento del sistema sanzionatorio in relazione ai subappalti e alla somministrazione illecita e fraudolenta.
Per approfondire sulla sicurezza in cantiere
InSic suggerisce i seguenti Libri di edilizia di EPC Editore dedicati al mondo della sicurezza nei cantieri
Come organizzare la sicurezza nei cantieri?
Abc della sicurezza nei cantieri in cinque lingue
Semeraro Giuseppe
Manualistica per i lavoratori
Edizione: luglio 2022
Pagine: 128
Formato: 115×165 mm
€ 6,00
Manuale per i lavoratori stranieri in italiano, polacco, romeno, albanese e arabo.
Il cantiere sicuro
Semeraro Giuseppe
Libro
Edizione: maggio 2022 (VII ed.)
Pagine: 672
Formato: 170×240 mm
€ 38,00
Tecnica di prevenzione infortuni nei cantieri edili e di ingegneria civile
SICUREZZA NEI CANTIERI illustrata
De Rossi Manuel, Semeraro Giuseppe
Libro
Edizione: ristampa febbraio 2022
Pagine: 240
Formato: 150×210 mm
€ 21,85
La legislazione di tutela della salute e sicurezza nei cantieri e in quota disegnata
Guida per i coordinatori sicurezza di cantieri pubblici e privati
Lusardi Giulio
Libro
Edizione: febbraio 2022 (XIV ed.)
Pagine: 802
Formato: 170×240 mm
Secondo il D.Lgs. 81/2008 (agg. Ispett. Naz. Lav. 11/ 2020 e D.L. 146/2021 conv. con L. 215/2021), il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m. e con le misure anti COVID-19 (D.P.C.M. 26/4/2020, Protocollo 6/4/2021, D.L.127/2021 conv. con L. 165/2021).
Abc della sicurezza nei cantieri edili e stradali
Manualistica per i lavoratori
Edizione: novembre 2021
Pagine: 96
Formato: 115×165 mm
€ 6,00
Manuale ad uso dei lavoratori. Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
Aggiornato con il D.I. 22/01/2019 sulla segnaletica stradale.
Sicurezza nei cantieri: la formazione di Istituto Informa
InSic suggerisce fra i Corsi di Istituto Informa per l’edilizia:
IN VIDEOCONFERENZA
Valido come corso di Aggiornamento (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) per:
– Responsabili e Addetti SPP
– Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
16 Crediti Formativi (CFP) CNI, CNAPPC e CNPI
Come diventare coordinatori per la sicurezza in cantiere?
inSic suggerisce il “Corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri”
La formazione obbligatoria per l’idoneità alla funzione – 120 ore
Valido come attestazione per lo svolgimento della funzione di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 – Titolo IV, Capo I, art. 98)
Allegati
Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).
Contatti:
Linkedin
Mail: a.mazzuca@insic.it