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Piano Anticorruzione, la protezione degli appalti nelle linee di indirizzo governative

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Sono disponibili su Governo.it, le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
L’approvazione e l’attuazione della legge anticorruzione rappresenta per l’Italia l’occasione, non più procrastinabile, di allinearsi alle migliori prassi internazionali, introducendo nel nostro ordinamento nuovi strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, in particolare, il GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) del Consiglio d’Europa, il WGB (Working Group on Bribery) dell’OCSE e l’IRG (Implementation Review Group) per l’implementazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.
Con l’approvazione della l. n. 190 del 2012, l’ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l’adozione del P.N.A. e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l’adozione di Piani di Prevenzione Triennali.
La legge 190/2012 disciplina, da un lato, il contenuto dei Piani (comma 9), dall’altro, i rapporti tra il P.N.A. e i Piani Triennali di Prevenzione della corruzione, da adottarsi da parte delle:
a) amministrazioni centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le università e le altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 diverse da quelle di cui al punto b) (comma 5);
b) amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici.
Le amministrazioni centrali «definiscono e trasmettono» il loro Piano Triennale al Dipartimento della funzione pubblica.
Per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e gli enti in loro controllo, gli adempimenti e i relativi termini saranno definiti attraverso le intese in sede di Conferenza Unificata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, così come previsto dall’art. 1, comma 60.
Al punto 5 è indicato il contenuto minimo dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, fra le quali l’individuazione, da parte dell’amministrazione delle attività di competenza più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali (quelle previste dal comma 16 (a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale).
Mentre le linee guida sono strumento di definizione dei contenuti minimi dei Piani triennali anticorruzione delle diverse amministrazioni e sono aperte ad una certa flessibilità e differenziazione nell’attuazione, il P.N.A. potrà identificare alcune aree e alcune particolari
Inoltre, al punto 7 del documento si indica che, mentre le linee guida sono strumento di definizione dei contenuti minimi dei Piani triennali anticorruzione delle diverse amministrazioni e sono aperte ad una certa flessibilità e differenziazione nell’attuazione, il P.N.A. potrà identificare alcune aree e alcune particolari politiche di contrasto alla corruzione, anche sulla base delle esperienze internazionali, intorno alle quali chiedere alle amministrazioni una particolare collaborazione (anche in anticipazione dei tempi previsti dai rispettivi Piani triennali). Fra queste ci sono le attività esposte a rischio e di sperimentazione di nuove politiche di contrasto in settori specifici, quali le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici o il sistema sanitario nazionale.

Redazione InSic

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