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PIMUS: il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio – obblighi e redazione

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L’emanazione del D.Lgs. n. 81/08 ha previsto per le aziende che svolgano prestazioni all’interno di cantieri edili, l’obbligo da parte dei datori di lavoro di procedere alla redazione di una serie di documenti come il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), il POS (Piano Operativi di Sicurezza) e il Piano di Manutenzione Uso e Smontaggio (PiMUS).

La programmazione della sicurezza nel cantiere edile attraverso la redazione del PSC, del POS e del PiMUS ha rappresentato la principale innovazione introdotta dalle normative specifiche dal D.Lgs. 494/96 in poi.

In questo contributo spiegheremo cos’è il PIMUS, quando è obbligatorio ed i suoi contenuti minimi.

Cos’è il PiMUS?

Il PiMUS è un documento che riporta indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, ai fini della tutela della salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti in cantiere. Viene messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Tutela sia la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio che degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione.

Chi redige il PIMUS?

Il Datore di lavoro deve redigere il Pimus a tramite “una persona competente” (art. 136 del TUS).

Pimus: chi riguarda?

Il PIMUS è un documento ad uso del personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi.

Quando è obbligatorio il PIMUS?

Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori.

Quando elaborare il PIMUS?

Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

PIMUS: a cosa serve?

L’obiettivo del piano in questione non è tanto quello di indicare lo schema di montaggio, già richiesto peraltro dalla legislazione previgente, quanto di indicare le cautele, variabili da ponteggio a ponteggio e da luogo a luogo, che devono essere adottate soprattutto durante le fasi delicatissime del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi. Momenti particolari, questi, in cui si opera senza le protezioni contro la caduta dall’alto, che in seguito sarà offerta dal ponteggio stesso, e che richiedono accorgimenti equivalenti.

Testo Unico di Sicurezza: quando il PIMUS è obbligatorio

L’obbligo di far precedere l’uso di un ponteggio dalla redazione di un piano specifico nasce nel 2003, ad opera del D.Lgs. 235/2003 di attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavora-tori.

Oggi, l’obbligo della redazione del datore di lavoro, a mezzo di persona competente, del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) è stabilita dall’art. 136 comma 1 del D.Lgs. 81/2008:

“Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (P.i.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto.

Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.

art. 136 comma 1 del D.Lgs. 81/2008

Quando è obbligatorio redigere il PIMUS?

Il PiMUS deve essere redatto (se si opera a più di 2 m di altezza) per:

  • ponteggi metallici fissi
  • ponteggi in legname
  • piani di carico
  • trabattelli

Quando non va redatto il Pimus?

Il Pimus non va redatto:

  • per opere provvisionali di altezza inferiore a 2,00 m
  • per ponti su cavalletti (non superiori a 2 m)
  • per opere provvisionali diverse da ponteggi, (ponti su ruote, ovvero trabattelli normalmente utilizzati.
Trabattelli: quando è obbligatorio redigere il PIMUS?

In base alla circolare del 30 novembre 2006 del Ministero del Lavoro i trabattelli avendo modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, “ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili“ permettono la redazione di un Pimus “semplificato” contenente una dichiarazione di rimando alle
istruzioni del fabbricante riportate nel libretto d’uso e manutenzione, omettendo la parte inerente calcoli e progettazione, e completando “eventualmente con informazioni (ad esempio, sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione”.

Come redigere il PIMUS?

I documenti di cantiere devono avere specifiche caratteristiche di completezza, leggibilità e aggiornamento che li rendano strumenti effettivamente fruibili e utili a migliorare i livelli di sicurezza. L’adesione formale al dettato di legge rappresenta, naturalmente, solo un pre-requisito. D’altro canto, l’intervento di vigilanza rileva immediatamente i vizi formali, mentre la rilevazione delle carenze obiettive richiede un controllo più impegnativo

PIMUS: contenuti

I contenuti minimi del PiMUS sono stabiliti dall’Allegato XXII al D.Lgs. 81/2008 e sono riportati nella Tabella 3.8.

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;

2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasforma-zione e/o smontaggio del ponteggio;

3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

4. Identificazione del ponteggio;

5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:

  • 5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.,
  • 5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
  • 5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi,
  • Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;

6. Progetto del ponteggio, quando previsto;

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):

  • 7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
  • 7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
  • 7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita ecc.,
  • 7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
  • 7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
  • 7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.,
  • 7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
  • 7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
  • 7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. Allegato XIX).

Per approfondire sul montaggio dei ponteggi in sicurezza

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Documentazione di cantiere: come redigerla?

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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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