Pluralità di imprese esecutrici e obbligo di redazione del P.O.S.

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La Cassazione, con sentenza n. 31304, del 22 luglio 2013 (che troverete in allegato) giudica sulla responsabilità di appaltatore e committente di alcuni lavori, in merito all’infortunio di un lavoratore: in discussione l’obbligatoria redazione del P.O.S. da entrambe le ditte.

Nel caso sottoposto alla Cassazione con sentenza n. 31304, del 22 luglio 2013, l’amministratore unico di un’impresa appaltatrice per l’esecuzione di alcuni lavori di smaltimento di lastre di eternit sul tetto della ditta committente, era stato ritenuto responsabile della morte di un dipendente in quanto aveva omesso di adottare, prima dell’esecuzione dei lavori, gli apprestamenti necessari a garantire l’incolumità degli addetti.
Il lavoratore, mentre stava svolgendo le sue mansioni sulla copertura oggetto dell’intervento, era precipitato al suolo, riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte.

La disciplina dei cantieri temporanei e mobili

In merito alla vicenda, i giudici di Cassazione hanno preliminarmente sottolineato che l’attività riconducibile ai “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali…” rientra nell’elenco dei lavori edili previsto dall’all. I al D.Lgs. n. 494 del 1996 (che trova oggi corrispondenza nell’all. X al D.Lgs. n. 81/2008) e risulta quindi disciplinata dalle norme che concernono la materia dei cantieri temporanei e mobili.

Doveri di sicurezza in pluralità di imprese esecutrici

La Corte poi si concentra sull’attribuzione dei doveri in materia di sicurezza che non possono concentrarsi, alla luce della disciplina sovra citata, solo sul committente.
Spiega la Corte che la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l’accentramento dell’obbligo di redazione del P.O.S. (in questa fattispecie assente) in capo ad una sola delle più imprese; ognuna di queste è tenuta a redigere un proprio P.O.S. (cfr. Cass. sez. 4, n. 43111 del 9/19/2008, Cupidi e altri, rv. 241369); dunque il datore di lavoro subappaltatore non può in nessun caso ritenersi esente dall’obbligo di redigerlo, e, nell’ambito del POS andavano quindi previste le misure contro il rischio di caduta dall’alto.
L’art. 8 d.lgs. 494/1996 impone infatti ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di osservare, durante l’esecuzione dell’opera, le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3; tra queste, nella presente sede mette conto menzionare in particolare le misure di protezione individuale di cui all’art. 3 cit., comma 1, lett. o). E l’art. 9, pone in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici (quindi di tutte coloro che eseguono parte dei lavori, comprese le subappaltatrici) l’obbligo di redigere il piano di sicurezza, che equivale al documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 d.lgs. n. 626/1994.
Il datore di lavoro di impresa esecutrice deve pertanto valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed individuare le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuali la cui necessaria adozione è stata definita attraverso la valutazione dei rischi.
Inoltre la Corte ricorda che l’adempimento degli obblighi di sicurezza deve precedere sempre l’esecuzione dei lavori e nel caso del subappaltatore deve necessariamente precedere l’inizio di ogni lavoro, poiché diversamente sarebbe impossibile dare attuazione all’obbligo di cooperazione tra i datori di lavoro che è prescritto dall’art. 8 tra le misure generali di tutela. Lo stesso POS deve contemplare la presenza, contestuale o successiva, di altre imprese esecutrici, onde individuare gli atti in cui si deve far consistere la cooperazione. Mancata adozione del POS, conseguente omessa predisposizione di misure ed omesso coordinamento, pertanto, rappresentano le violazioni che si pongono in relazione causale con l’evento per cui è processo.

Valida la delega a”Seguire il cantiere”?

Inoltre, per quanto riguarda la presunta delega all’impresa esecutrice a “seguire il cantiere” non può ritenersi delega espressa dal contenuto certo (al di là della forma scritta, che un cospicuo filone giurisprudenziale pretendeva già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, come necessaria, almeno a fini di prova), perché con tale espressione si fa riferimento soltanto all’organizzazione del cantiere.

Redazione InSic

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