Ponteggio allestito da terzi: il datore di lavoro deve sempre verificarne l’idoneità

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Nuova sentenza tratta dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Il caso analizzato, fra gli altri, nella rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” riguarda gli obblighi del datore di lavoro in edilizia, che, secondo la Cassazione, anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i suoi dipendenti, è comunque tenuto ad accertare se esso risponde ai requisiti di sicurezza imposti dall’art. 125 del Testo unico di Sicurezza, senza che abbia alcuna valenza il fatto che i lavori siano stati integralmente subappaltati ad altre imprese.

Il commento della Cass. pen., Sez. feriale, sentenza n. 41795 del 14.09.2017, è a cura dell‘Avvocato S. Casarrubia.

Il Caso della sentenza n. 41795 del 14.09.2017

L’amministratore di una società ricorre avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 125, co. 6, del T.U. Sic. Il ponteggio cd. misto, presente su uno solo dei lati dell’edificio, risultava in alcuni punti incompleto, privo di parapetti idonei o delle fasce fermapiedi e non era adeguatamente ancorato alla costruzione con rischio di ribaltamento. L’imputato si difende eccependo che, per contratto, aveva subappaltato i lavori ad una terza ditta e che lo stesso contratto contenesse una clausola per la quale il subappaltatore si impegnava a mantenere indette l’appaltatore. .

Secondo la Cassazione

La Corte non condivide il rilevo difensivo e conferma la condanna. Anzitutto, osserva che non risulta in alcun modo che il contratto di subappalto, al di là dei lavori da eseguire, prevedesse anche l’allestimento del ponteggio.
In occasione dell’ispezione, inoltre, era stato rinvenuto sul ponteggio anche un dipendente dell’imputato (appaltatore). Tale circostanza, oltre a porsi in contrasto con la tesi del subappalto integrale delle opere, è da sola idonea a fondare in via diretta la responsabilità penale dell’imputato. Il datore di lavoro, infatti, non deve consentire ai propri dipendenti di lavorare su un ponteggio non efficacemente ancorato.
In ogni caso, prosegue la Corte, l’impresa affidataria dei lavori, anche quando subappalti integralmente l’esecuzione delle opere ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (si vedano gli artt. 26, co. 2, e art. 97, co. 1, del T.U. Sic.).

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Redazione InSic

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