INAIL propone un nuovo Manuale-Guida alla prima verifica periodica di attrezzature di lavoro: è la volta dei ponti mobili sviluppabili che rientrano tra le attrezzature soggette al regime di verifica previsto dall’art. 71 del decreto legislativo 81/08, secondo le modalità previste dal D.M. 11 aprile 2011
La pubblicazione fornisce strumenti utili e riferimenti per uniformità di comportamento sia per i tecnici delle strutture territoriali dell’Istituto, che ai soggetti abilitati alle verifiche. Illustra nel dettaglio:
- le fasi tecniche della prima verifica periodica dei ponti mobili sviluppabili;
- le modalità di compilazione della relativa scheda e del verbale di prima verifica.
Nell'articolo
Cosa si intende per ponti mobili sviluppabili?
Esistono varie definizioni di Ponti mobili sbiluppabili:
- Definizione ISPESL “piattaforme di lavoro atte a ricevere persone e attrezzature per un lavoro specifico, installate su proprio carro di base, aventi la possibilità di essere variate di quota rispetto a quella di riposo per l’intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata e senza necessità di ancoraggi a strutture esterne”;
- Definizione dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 23 del 13 agosto 2012: al punto 7, relativo ai carrelli commissionatori, nelle motivazioni della loro esclusione dal regime di verifiche periodiche, ha chiarito che debbano intendersi come PMS le “piattaforme di lavoro mobili elevabili destinate a spostare persone nelle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita”, così come definite dalla norma EN 280, precisando, inoltre, che le mansioni di cui trattasi sono quelle relative ad operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.
A seguito di tale precisazione, quindi, alcune attrezzature di lavoro che precedentemente venivano sottoposte al regime di verifiche periodiche furono escluse. In particolare, oltre ai carrelli commissionatori, esclusi in quanto l’operatore raggiunge posizioni in quota con il solo fine di comandare la movimentazione del materiale stesso ma non di svolgere operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili
- Circolare dello stesso Ministero n. 9 del 5 marzo 2013, al punto 5, furono esclusi, con le stesse motivazioni, anche i loader aeroportuali, comunemente detti cargo loader
Ponti mobili: quando fare la verifica periodica?
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato: Verifica annuale;
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano: Verifica biennale.
Ponti mobili: quali obblighi per il datore di lavoro?
Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un ponte mobile sviluppabile provveda a:
- dare immediata comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche nel rispetto della periodicità sopra prevista.
Comunicazione di messa in servizio
La comunicazione di messa in servizio di un ponte mobile sviluppabile deve essere presentata all’Inail dal datore di lavoro utilizzando il servizio telematico CIVA (Certificazione e Verifica, Impianti e Apparecchi) disponibile sul sito. Sempre sul portale Inail è consultabile la documentazione (moduli e documenti utili) di supporto per l’utilizzo del servizio telematico (manuale utente e faq di carattere generale). Dopo aver effettuato l’accesso al sito Inail attraverso le credenziali Inail di cui si è già in possesso o ricevute a seguito di apposita registrazione, scelta la tipologia di impianto (sollevamento nel caso di ponti mobili sviluppabili) si procede alla selezione della prestazione (immatricolazione), alla successiva scelta dell’attrezzatura, e all’inserimento dei dati richiesti. A completamento della procedura, previa validazione della pratica, verrà comunicata la matricola Inail assegnata all’attrezzatura.
Richiesta di prima verifica periodica
Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, dovrà fare richiesta di prima verifica periodica all’Inail utilizzando il servizio telematico CIVA (Certificazione e Verifica, Impianti e Apparecchi) disponibile sul sito.
Le periodicità rappresentano il termine ultimo entro il quale l’attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica per cui è possibile, per il datore di lavoro, ove lo ritenga necessario, anticipare tale scadenza, ovviamente previa ricezione del numero di matricola Inail. In assenza dell’effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l’attrezzatura non potrà essere utilizzata.
Apparecchi di sollevamento persone – Ponti mobili sviluppabili
Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – 2020
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