Porti, attrezzature di sollevamento materiali: una guida INAIL

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INAIL ha diffuso gratuitamente sul proprio sito una guida Attrezzature di sollevamento materiali – Modalità operative per l’accesso degli operatori alla stiva delle navi” che fornisce criteri di carattere generale in base ai quali condurre una corretta valutazione e riduzione dei rischi relativamente alla fase di accesso degli operatori alla stiva per le normali attività, operazioni di manutenzione o in casi di emergenza nel settore portuale.

Lo scopo della pubblicazione
Il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell’ambiente di lavoro, è necessario per il sollevamento di persone il ricorso eccezionale ad attrezzature non previste a tale fine ovvero utilizzate per il sollevamento di cose dalla banchina.
Il d.lgs. 81/08 prescrive, come regola generale, l’adozione di attrezzature esclusivamente in base alle destinazioni d’uso per le quali sono state progettate e realizzate e impone, in conseguenza di ciò, un’attenta valutazione da parte del datore di lavoro nella fase di scelta dei mezzi da adottare nelle fasi lavorative.
Nel caso specifico del sollevamento persone, il punto 3.1.4 dell’allegato VI al sopradetto decreto ha però previsto delle eccezioni o meglio ha definito la possibilità, a titolo eccezionale, di ricorrere per il sollevamento persone ad attrezzature non previste a tal fine.

Genesi del provvedimento
Si spiega in premessa come questo lavoro derivi da una specifica richiesta dell’Autorità Portuale di Venezia in ambito portuale Venezia all’interno del SOI (Sistema Operativo Integrato del porto di Venezia) sul sollevamento materiali in questo contesto di lavoro. Il gruppo INAIL ha dunque elaborato un documento tecnico che, partendo dalle indicazioni procedurali individuate dalla Commissione Consultiva Permanente definisse specifiche indicazioni per il contesto lavorativo portuale, tenendo conto anche delle possibili interrelazioni con le modalità di accesso e di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, quali le stive delle navi.

Gli interventi regolatori della Commissione Consultiva
Nella guida si ricorda in che modo si è proceduto a regolamentare le attività eccezionali di sollevamento materiali: si parte dal parere 15/SEGR/0003326 del 10 febbraio 2011 della Commissione Consultiva Permanente “sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.” che prevede specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature da abbinare agli stessi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.
Seguì il 18 aprile 2012 le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine” (in appendice 2), poi recepite con nota del 9 maggio 2012.

Redazione InSic

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