POS incompleto e lavorazioni pericolose, le responsabilità del datore di lavoro

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Durante i lavori di casseratura dell’armatura di un muro di contenimento, un operaio era stato colpito da un pannello collocato su un cumulo di ghiaia.
Il pannello si era ribaltato, essendo stato appoggiato su un cumulo di ghiaia appoggiato in posizione verticale su una corta base di settantacinque centimetri.

In merito alla vicenda, la Cassazione nella sentenza n.3117/2013 (che troverete in allegato) ha confermato la responsabilità dei tre soci della ditta per la quale lavorava il muratore poiché in qualità di datori di lavoro grava su di loro l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori dipendenti che non sé in alcun modo delegabile.
La responsabilità dei tre datori di lavoro è correttamente correlata al doppio dato della loro eguale qualità di soci e della effettiva dotazione per ciascuno di pari poteri gestori.

È dunque irrilevante l’aver riscontrato l’assenza di uno dei tre fratelli dal cantiere nel giorno dell’infortunio.

La circostanza fatta valere dai datori di lavoro, che nel “POS” mancasse qualsiasi previsione del rischio specifico connesso alle lavorazioni di casseratura normalmente svolte nei cantieri, e in particolare di quel rischio che si concretizzò in danno, offre per la Corte una adeguata motivazione della inosservanza delle obbligazioni da parte dei tre datori di lavoro.
Del resto il rapporto di causalità fra evento e danno, è ampiamente giustificato dagli effetti certi della collocazione di un pannello di tre metri x settantacinque centimetri in posizione scorretta e fonte di rovesciamenti (sul lato corto) e alla totale mancanza di prescrizioni operative in ordine alla movimentazione dei “pannelloni”, alla loro collocazione, al loro montaggio, al loro stivaggio, tale da produrre una situazione generale di rischio.

La sentenza impugnata attribuisce quindi senza incertezze alla mancata osservanza di obblighi di prudenza generale (la sentenza sottolinea che in questa prospettiva il “pannellone” non doveva essere nè appoggiato su un mucchio di ghiaia così mancando una base stabile né appoggiato per ritto così favorendo il possibile ribaltamento) e alla mancata osservanza di obbligazioni formali (la mancata previsione del rischio è causa del verificarsi di quanto doveva essere previsto e scongiurato con specifiche previsioni di sicurezza) il ruolo di fattore causale, dell’evento lesivo.

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Redazione InSic

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