Nella Parte II definisce i procedimenti sanzionatori nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo- di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri;
– di adempiere agli obblighi informativi ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri;
– i procedimenti sanzionatori per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione.
La parte III indica i procedimenti sanzionatori in materia di comprova dei requisiti di qualificazione e nei confronti delle SOA, mentre la Parte VI si occupa della durata della pubblicazione nel Casellario dell’annotazione e delle modalità di inserimento delle annotazioni relative a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
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