Precursori d’esplosivo, nuovo regolamento UE

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È stato pubblicato sulla Gazzetta europea del 9 febbraio, il Regolamento UE n.98/2013 del parlamento e del Consiglio europeo, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.
L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 2 settembre 2014


L’armonizzazione delle norme europee
Il regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Il regolamento lascia comunque impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati allo stesso Regolamento.

Campo di applicazione
Il regolamento non si applica:
a) agli articoli quali definiti all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge o dai vigili del fuoco, all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (2), agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale o alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
c) ai medicinali resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.


Analisi degli articoli
L’articolo 4 del decreto regola la messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso dei precursori di esplosivi, dando conto delle restrizioni per i privati.
Articolo 5 indica la procedura di etichettatura da seguire da parte di un operatore economico che intenda mettere a disposizione di un privato i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni: il produttore deve verificarne l’apposizione dell’etichetta,e che l’imballaggio indichi chiaramente che l’acquisto, la detenzione o l’uso di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte dei privati è soggetto a una restrizione a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.
Ulteriori indicazioni riguardano poi la libera circolazione di questi prodotti (articolo 6), le licenze ai privati da rilasciare da parte delle autorità comeptenti(articolo 7), la Registrazione delle transazioni (articolo 8) che abbiano ad oggetto i precursori e le segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti (articolo 9), nonché la protezione di dati di chi ottine la licenza (articolo 10).

Le sanzioni
Il regolamento indica anche specifiche sanzioni (articolo 11) in caso di violazioni della disciplina ivi dettata e regola come la Commissione potrà effettuare modifiche agli allegati dello stesso Regolamento, nei valori limite indicati all’Allegato 1 e nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di queste sostanze o sulla base di ricerche e test, nonché per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze nell’allegato II.

Redazione InSic

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