Sulla rivista Ambiente&Sicurezza il Procuratore presso il tribunale di Roma, Giuseppe De Falco analizza nella “Rassegna della Giurisprudenza” la sentenza della Cassazione Penale n. 22246 del 29 maggio 2014 in cui si analizzano le figure di preposto e di preposto di fatto.
Preposto di diritto e preposto di fatto
Nella sentenza n. 22246 del 29 maggio 2014 della Cassazione penale, si desume che Preposto cd. “di diritto” è il soggetto che svolge le funzioni tipiche delineate dall’art. 2 lett.e) d.lgs. n.81/08 sulla base di uno specifico incarico e di specifiche direttive ricevute dal datore di lavoro. Preposto “di fatto” è invece colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di effettività codificato dall’art. 299 del D.Lgs. n. 81/08, la correlata posizione di garanzia.
La sentenza, spiega il Procuratore, assegna correttamente un ruolo fondamentale alla chiarissima disposizioni di cui all’art. 299, a mente della quale le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto “gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici” riferiti a ciascuno di detti soggetti. Tale disposizione ha dato veste normativa la cd. principio di effettività, più volte, anche in passato, indicato dalla giurisprudenza quale canone interpretativo per l’individuazione dei soggetti responsabili nell’ambito dell’organizzazione lavorativa.
La sentenza osserva poi come sia distinta dalla tematica del principio di effettività quella relativa all’efficacia della delega, ai sensi dell’art. 16, posto che il richiamato principio, se vale ad elevare a garante colui che di fatto svolge i poteri tipici del datore di lavoro, dirigente o preposto, non vale invece a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge.
Se dunque, nonostante la carenza della delega, il delegato assume i compiti propri del datore di lavoro, dirigente o preposto, assumerà le proprie responsabilità in forza del ricordato principio di effettività, ferma restando la concorrente responsabilità del delegante, in ragione appunto dell’inefficacia della delega.
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Riferimenti normativi:
Cass. pen. sez. III, sentenza n. 12201, del 30 maggio 2014.
Riferimenti normativi:
Cass., sez. IV pen., 29.5.14 (ud. 28.2.14) n. 22246, Consol
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