Prestazione energetica in edilizia, un decreto sui bonus fiscali

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Era stato annunciato nei giorni scorsi dal Premier Letta, al termine del Consiglio dei Ministri del 31 maggio scorso, ed è ora in Gazzetta (n.130 del 5-6-2013) il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 che detta “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea”.

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Il decreto modifica in più parti il D.Lgs. 192/2005, ed in particolare introduce un nuovo articolo 4 bis che reca nuove scadenze per la realizzazione di Edifici ad energia quasi zero: a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 ciò si estende a tutti gli edifici di nuova costruzione. Entro il 31 dicembre 2014, verrà invece definito il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero,da trasmettere poi alla Commissione europea e di cui il DL 63/2013 dettaglia i contenuti inserendoli nel D.Lgs. 192/2005 all’articolo 4 bis.

Le detrazioni fiscali

Le parti più importanti del DL n.63/2013 riguardano le detrazioni fiscali previste per chi fa svolgere interventi
-di efficienza energetica (art. 14)
-di ristrutturazione ed efficienza energetica (art. 15)
Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, la detrazione va ripartita in dieci quote annuali (di uguale importo) e copre il 65% delle “spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l’esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria” e delle “spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”.
Per quanto riguarda le Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale nonché per l’incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 (detrazione del 65%) e dell’articolo 16.
L’articolo 16 proroga le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili al 31 dicembre 2013: ai contribuenti è riconosciuta “una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

Redazione InSic

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