Prestazioni energetiche: gli schemi per la compilazione della relazione tecnica

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Analizziamo il DM 26/6/2015 in vigore dal 1 ottobre, il secondo dei tre decreti in materia di prestazioni energetiche, pubblicato sul Supplemento ordinario n.39 alla GU del 15 luglio scorso



Continuiamo con l’analisi dei tre decreti del MISE del 26 giugno scorsi, pubblicati sul Supplemento ordinario n.39 alla GU del 15 luglio scorso.
Abbiamo già analizzato il primo decreto sulle metodologie di calcolo della prestazione energetica
Ora analizziamo il secondo Decreto del 26/6/2015 che riporta Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

Ambito di applicazione ed entrata in vigore
Il Decreto 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”. Le sue disposizioni, ivi compresi gli allegati entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (quindi a decorrere dal 16 luglio 2015) e (si specifica all’articolo 3) hanno efficacia “a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” ovvero il Decreto 26/6/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” che abbiamo analizzato ieri, e che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2015.

In base all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (il decreto di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia), il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal Decreto Legislativo (di cui sopra) nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici;
Il Decreto 26 giugno 2015 approva gli schemi di relazione tecnica di progetto riportandoli negli Allegati:
Allegato I: Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero
Allegato II: Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici.
Allegato III: Riqualificazione energetica degli impianti tecnici
I tre allegati sono parte della Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del D.Lgs.n. 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

Riferimenti normativi:
DECRETO 26 giugno 2015 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.
(GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 39)

Redazione InSic

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