Prodotti da costruzione

Prodotti da costruzione, in Gazzetta il nuovo Regolamento europeo CPR (Reg. 2024/3110)

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In Gazzetta europea il nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione il REGOLAMENTO (UE) 2024/3110 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024 o Regolamento CPR (Construction Products Regulation) abroga il precedente regolamento (UE) n. 305/2011.

Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione armonizza le norme dell’UE per la commercializzazione di tali prodotti, ne facilita la libera circolazione nel mercato unico, riduce gli oneri amministrativi e promuove l’economia circolare e lo sviluppo tecnologico in tale settore.

Il nuovo regolamento CPR entra in vigore (formalmente) il 7 gennaio 2025 (il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 18 dicembre 2024).

Il REGOLAMENTO (UE) 2024/3110 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2024

Il Regolamento è composto da 96 articoli e 11 allegati e sarà direttamente applicabile senza necessità di essere recepito nel diritto nazionale.

Entra in vigore con scadenze differenziate in base agli articoli:

articoli da 1 a 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, l’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 63, l’articolo 89 l’articolo 90 gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e Xa decorrere dal 7 gennaio 2025
Gli altri articolia decorrere dall’8 gennaio 2026
l’articolo 92a decorrere dall’8 gennaio 2027

I Capi ed i titoli del Regolamento europeo dei prodotti da costruzione

Capi del Regolamento Prodotti da CostruzioneAllegati del Regolamento Prodotti da Costruzione
Capo I: Disposizioni generali
Capo II: PROCEDURA, DICHIARAZIONI E MARCATURE
Capo III: OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Capo IV: DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA
Capo V: ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA
Capo VI: AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI
Capo VII: PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
CAPO VIII: VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
CAPO IX: INFORMAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO X: PASSAPORTO DIGITALE DEL PRODOTTO
CAPO XI: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CAPO XII: INCENTIVI E APPALTI PUBBLICI
CAPO XIII: STATUS NORMATIVO DEI PRODOTTI
CAPO XIV: PROCEDURE DI EMERGENZA
CAPO XV: DISPOSIZIONI FINALI
Allegato I: Requisiti di base delle opere di costruzione
Allegato II: Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate
Allegato III: Requisiti dei prodotti
Allegato IV: Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza
Allegato V: Dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’articolo 15
Allegato VI: Procedura per la richiesta di valutazioni tecniche europee e per l’adozione del documento per la valutazione europea
Allegato VII: Elenco delle famiglie di prodotti
Allegato VIII: Requisiti dei TAB
Allegato IX: Sistemi di valutazione e verifica
Allegato X: Caratteristiche essenziali di natura orizzontale
ALLEGATO XI: Tavole di concordanza

Cosa prevede il nuovo Regolamento CPR

Il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) stabilisce norme armonizzate a livello dell’UE per i prodotti da costruzione e rimuoverà gli ostacoli alla loro libera circolazione nel mercato, ridurrà gli oneri amministrativi (attraverso soluzioni digitali) e garantirà che tali prodotti siano in linea con i principi dell’economia circolare e con le nuove tecnologie di costruzione.

Il regolamento aggiorna le norme vigenti dell’UE in tale settore, offre l’opportunità di adeguare la normazione ai nuovi sviluppi tecnici, fornendo ai consumatori informazioni di maggiore qualità grazie alla creazione di passaporti digitali dei prodotti e agevolando le scelte verdi.

Il Regolamento UE sui prodotti da Costruzione – in breve

  • modifica la definizione di “prodotto da costruzione” (art.3)
  • stabilisce gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e degli altri operatori economici (Capo III) e rafforza la vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori.
  • prevede lo sviluppo di un sistema di passaporti digitali per i beni da costruzione (art.75)
  • conferisce alla Commissione il potere di adottare specifiche comuni a determinate condizioni quando il consueto percorso di normazione è bloccato (art.87)
  • rispetta il fatto che il diritto di regolamentare le opere di costruzione rimane di competenza nazionale (Allegato I).

Perché un nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione?

Il Regolamento 2024/3110 deriva da una revisione effettuata a livello europeo sulle performance del Reg. n.305/2011: si segnalano “prestazioni insufficienti” del quadro sui prodotti da costruzione sotto vari aspetti, anche per quanto riguarda l’elaborazione di norme e la vigilanza del mercato

Secondo l’UE era anche necessario ridurre le sovrapposizioni, eliminare le contraddizioni e i requisiti ripetitivi, anche in relazione ad altre normative dell’Unione, e fornire maggiore chiarezza giuridica, limitare gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici.

Le definizioni del nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione

L’art.3 riporta nuove definizioni per il mondo delle costruzioni. Vediamo alcune delle più importanti rimandando alla lettura dell’articolo 3 per un maggiore approfondimento:

  1. Cosa si intende per “Prodotto da costruzione?”

    Per «prodotto da costruzione»: ai sensi del nuovo Regolamento UE 3110/2024 sui prodotti da Costruzione è
    “qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione”.
    (Art.3 del nuovo Regolamento UE 3110/2024 sui prodotti da Costruzione)

  2. Cosa si intende per “Opere di costruzione”

    Per «opere di costruzione» si intendono “gli edifici e le opere di ingegneria civile tanto al di sopra quanto al di sotto del livello del suolo o dell’acqua, compresi tra l’altro strade, ponti, gallerie, piloni e altre strutture per il trasporto di energia elettrica, cavi di comunicazione, condotte, acquedotti, dighe, aeroporti, porti, vie d’acqua e installazioni che costituiscono la base per rotaie ferroviarie.
    (Art.3 del nuovo Regolamento UE 3110/2024 sui prodotti da Costruzione)

  3. Cosa si intende per “Specifiche tecniche armonizzate”

    Le «specifiche tecniche armonizzate» sono le norme armonizzate di prestazione che sono state rese obbligatorie ai fini dell’applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, agli atti di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e agli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 3 e all’articolo 10, paragrafo 2 del nuovo Regolamento UE 3110/2024 sui prodotti da Costruzione)
    (Art.3 del nuovo Regolamento UE 3110/2024 sui prodotti da Costruzione)

  4. Cosa si intende per “Prestazione”

    Per «prestazione»: si intende il grado in cui un prodotto presenta determinate caratteristiche essenziali scalabili.
    (Art.3 del nuovo Regolamento UE 3110/2024 sui prodotti da Costruzione)

Il Capo di applicazione del nuovo Regolamento europeo dei prodotti da Costruzione

Il regolamento 3110/2024 si applica (art.2) ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi:

  • parti essenziali dei prodotti; e
  • parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal presente regolamento, se il fabbricante di tali parti o materiali lo richiede;

Invece, il Regolamento non si applica

  • agli ascensori soggetti alla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), alle scale mobili o ai loro componenti;
  • ai requisiti o alla valutazione delle prestazioni soggetti alla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e disciplinati dagli atti delegati della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 8, di detta direttiva.

La Dichiarazione di prestazione e di conformità

Nel Capo II troviamo le regole per PROCEDURA, DICHIARAZIONI E MARCATURE.

All’articolo 15, il Regolamento 3110/2024 regola la Dichiarazione di prestazione e di conformità: se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata adottata conformemente agli articoli 5 o 6, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica (previsto all’allegato IX) e redige una dichiarazione di prestazione e di conformità prima che tale prodotto sia immesso sul mercato. Il contenuto della Dichiarazione è stabilito all’art.15 e la sua trasmissione (art.16) mentre il Regolamento prevede i casi di esenzione da tale obbligo all’art.14.

La marcatura CE è invece soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, ma l’art.17 e 18 ne regolano i principi generali e le regole per la sua apposizione sui prodotti da costruzione.

Passaporto digitale per i prodotti da costruzione

Il Regolamento prevede (art.75) la creazione di un sistema di passaporti digitali per i prodotti da costruzione, analogo a quelli proposti nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Alla Commissione sarà conferito il potere di definire le funzionalità e i requisiti di questo sistema di passaporti per i prodotti mediante atti delegati.

Appalti pubblici verdi

In base all’art.83 alla Commissione sarà conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati, requisiti minimi obbligatori in materia di sostenibilità ambientale riguardanti gli appalti pubblici per i prodotti da costruzione, al fine di incentivare l’offerta e la domanda di prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale. Tali norme possono applicarsi a tutti gli appalti che interessano prodotti da costruzione, compresi gli appalti relativi a opere di costruzione, nel caso in cui gli Stati membri intendano introdurre requisiti ambientali per tali prodotti.

Il Regolamento offre inoltre agli Stati membri la possibilità di discostarsi dai requisiti ambientali qualora la loro applicazione limitasse l’offerta sul mercato del prodotto da costruzione richiesto, in assenza di offerte adeguate e qualora ne derivassero costi sproporzionati che porterebbero lo Stato membro a spendere più del 10% in più rispetto a uno scenario di non applicazione dei requisiti.

Abrogazione del regolamento Prodotti da costruzione

Il Regolamento propone un periodo di transizione dal vecchio quadro giuridico al nuovo, che durerà 15 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (fino al 2039). Ciò garantirà che vi sia tempo sufficiente per assicurare una transizione ordinata e un’adeguata migrazione delle specifiche tecniche armonizzate dal vecchio quadro giuridico al nuovo nonché per ridurre al minimo il rischio di una disarmonizzazione di gruppi o famiglie di prodotti.

Costruzioni: i dati del mercato europeo

L’ecosistema delle costruzioni rappresenta quasi il 5,5% del PIL dell’UE e dà lavoro a circa 25 milioni di persone in oltre 5 milioni di imprese. L’industria dei prodotti da costruzione conta 430 000 imprese nell’UE, con un fatturato totale pari a 800 miliardi di EUR. Si tratta principalmente di piccole e medie imprese, che costituiscono una risorsa economica e sociale fondamentale per le comunità locali nelle regioni e nelle città europee.

Gli edifici sono responsabili di circa il 50% dell’estrazione e del consumo di risorse e di oltre il 30% dei rifiuti totali prodotti ogni anno nell’UE. Inoltre, sono responsabili del 40% del consumo energetico dell’UE e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all’energia.

Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione aggiorna la legislazione vigente in questo settore, che risale al 2011. La revisione del regolamento sui prodotti da costruzione fa parte del pacchetto di misure che la Commissione ha presentato il 30 marzo 2022, insieme al regolamento sulla progettazione ecocompatibile e alla strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari. Tali misure fanno parte del Green Deal europeo e del piano d’azione per l’economia circolare.

Prodotti da costruzione: il vecchio Regolamento UE 305/2011

La normativa europea di riferimento, finora, è stata dominata dal Regolamento (UE) n. 305/2011 — condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

  • determina le condizioni relative all’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione;
  • ottimizza la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’Unione europea fissando norme uniformi per la commercializzazione di questi prodotti e introducendo un linguaggio tecnico comune per la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione;
  • Stabilisce metodi e criteri per valutare e descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione e le condizioni per l’uso della marcatura CE.
  • consente inoltre agli Stati membri dell’Unione di garantire la sicurezza delle opere di costruzione.

Il regolamento (UE) 2019/1020 di modifica, rafforza ulteriormente la vigilanza del mercato per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri e conformi con la normativa europea. In base al Regolamento gli Stati membri restano comunque responsabili dei requisiti relativi alla sicurezza antincendio, alla resistenza meccanica, alla stabilità, all’ambiente, all’energia e di altro tipo applicabili agli edifici e alle opere di costruzione.

Il Regolamento prevede che, qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, egli deve elaborare una dichiarazione di prestazione.

Fissa inoltre specifici obblighi di fabbricanti, importatori e distributori.

Tra le specifiche tecniche armonizzate figurano norme armonizzate e documenti per la valutazione europea. Le norme armonizzate vengono redatte dagli organismi europei di normalizzazione (il Comitato europeo di normalizzazione o il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) in base alle richieste formulate dalla Commissione europea. Le norme armonizzate definiscono i metodi e i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione.

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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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