Prodotti da costruzione: modifiche a valutazione e verifica della costanza della prestazione

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In GUUE L 157 del 27/5/ 2014 il Reg. n. 568/2014 che modifica l’allegato V Regolamento Prodotti da costruzione (Reg. UE n. 305/2011) per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione


Con Regolamento UE n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014 (GUUE L 157 del 27/5/ 2014) viene apportata modifica all’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione.

Secondo la Commissione, il regolamento (UE) n. 305/2011 stabilisce implicitamente che spetta al fabbricante la responsabilità di determinare il prodotto-tipo per qualsiasi prodotto che egli intenda immettere sul mercato ma non implica l’esistenza della certificazione del prodotto, in quanto gli organismi notificati sono responsabili solo di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione, la costanza della quale va successivamente certificata. Secondo la Commissione tale ripartizione delle competenze tra il fabbricante e gli organismi notificati dovrebbe trovare migliore espressione nell’allegato V, senza comportare alcuna modifica della responsabilità degli operatori ma poiché una sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica ad opera degli organismi notificati non è in realtà possibile e non viene esercitata nella pratica, si dovrebbe piuttosto sottolineare la natura continuativa della sorveglianza.

Inoltre, per i prodotti da costruzione che non rientrano o non rientrano pienamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata la valutazione tecnica europea (ETA) può essere rilasciata da un organismo di valutazione tecnica. A norma dell’articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 305/2011 tale ETA contiene già una valutazione della prestazione del prodotto in questione in relazione alle sue caratteristiche essenziali. Ulteriori controlli successivi della correttezza di tale processo di valutazione non apporterebbero alcun valore aggiunto ma comporterebbero unicamente costi inutili a carico dei fabbricanti.

Allo scopo di rispecchiare più accuratamente le pratiche vigenti, vengono quindi adeguati i nomi dei tipi di organismi notificati e la descrizione dei rispettivi compiti e svolgere un adeguamento tecnico in relazione al termine «assorbimento del rumore» che figura nell’allegato V, sezione 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, per conseguire una descrizione più accurata delle caratteristiche essenziali da valutare e maggiore coerenza con la terminologia usata nelle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
Infine, si stabilisce che i certificati e altri documenti rilasciati dagli organismi notificati in conformità all’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 prima dell’entrata in vigore del regolamento sono ritenuti conformi.

Riferimenti normativi
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 recante modifica dell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione
(GUUE L 157 del 27/5/ 2014)

Redazione InSic

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