Gli incentivi regolamentati nel decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati (art.12).
Il decreto apporta modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2014 (si veda art.11)
Il MISE ritiene che l’incentivazione del biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento debba, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, raccordarsi con i vigenti strumenti di incentivazione dei biocarburanti e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Manca però una norma europea per le specifiche di qualità del biometano che preveda limitazioni all’immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, e la possibilità che i gestori reti possano imporre condizioni per il monitoraggio della qualità dell’immissione.
Pertanto, si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (art.1) ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l’immissione nella rete del gas naturale.
Nell'articolo
Campo di applicazione del DM 2 marzo 2018
Il decreto all’art. 1 indica gli impianti cui si riferiscono le proprie disposizioni: sono i nuovi impianti di produzione di biometano entrati in esercizio successivamente alla sua data di entrata in vigore, ove per nuovo impianto di produzione di biometano si intende un impianto in cui le sezioni per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, sono di nuova realizzazione.si applica altresì agli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano e su richiesta del produttore, da presentare al GSE entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, anche a impianti già qualificati o in corso di qualifica sia a progetto che in esercizio. Il decreto si applica anche agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas, che, successivamente alla sua data di entrata in vigore, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano e agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e agli impianti esistenti che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano nel limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del presente decreto di 1,1 miliardi di standard metri cubi all’anno.
Le principali disposizioni del DM 2 marzo 2018
Il decreto regola all’art. 3 la connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale da parte del soggetto produttoreIstituisce (all’art.4) presso il GSE il «Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano».
Quanto all’ipotesi di immissione del biometano nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti nel territorio italiano vengono rilasciati un numero di certificati di immissione in favore del produttore, quantificati secondo quanto stabilito dal DM 10 ottobre 2014 e in base alle procedure di cui all’art.5.In particolare, il produttore dovrà trasmettere mensilmente al GSE i dati a consuntivo relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti entro il mese
successivo a quello cui la produzione si riferisce.
I CIC sono rilasciati, su base mensile secondo le modalita’ stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce.
All’art. 6 si fa riferimento alla incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano (art.7) per i quali riconosce al produttore il valore dei corrispondenti CIC attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro a certificato per la quantità massima annua prevista dall’art. 3, comma 3, secondo le specifiche dell’art. 5, comma 2, del DM 10 ottobre 2014, e secondo le modalità di cui all’art. 7. L’art. 8 affronta le ipotesi di riconversione degli impianti e l’art.9 regola il riconoscimento per il proprio impianto della relativa “qualifica”, mediante portale appositamente predisposto dal GSE.
Gli allegati al DM 2 marzo 2018
Nei quattro allegati viene riportata la definizione di “Sottoprodotti” ai fini del decreto, viene riportata in tabella la Determinazione del numero dei CIC spettanti al produttore di biometano e la determinazione della maggiorazione prevista da articolo 6, commi 11 e 12 del DM 2 marzo 2018In allegato 3 si elencano le materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati e nella tabella di cui all’allegato 4 si indicano le soglie di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili.
Riferimenti normativi
Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. (GU n.65 del 19-3-2018)
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