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PSS: tutto sul Piano Sostitutivo di Sicurezza per l’edilizia e la progettazione

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Il legislatore in materia di appalti di lavori pubblici ha rivolto particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri minori o, comunque, non soggetti al Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC di cui al D.Lgs. 494/96 (fino al 15.05.08) e di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08, nei quali l’assenza del Coordinatore per la Progettazione fa venir meno la progettazione della sicurezza, ottenuta attraverso la redazione preventiva del PSC.

Nei lavori di piccola entità si verificano frequenti infortuni sul lavoro: per questo, relativamente agli appalti di lavori pubblici, nei casi in cui non è presente un PSC, l’appaltatore o il concessionario si fa carico dell’elaborazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza, oltre che del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

In questo articolo vediamo chi è tenuto a redigere il PSS (quando e perché), la normativa di riferimento per il PSS e la caduta dell’obbligo di sua redazione a seguito dell’abrogazione dell’art.131 del Codice Appalti con il nuovo Codice Appalti (D.Lgs.n.50/2016).

Infine cerchiamo di individuare gli elementi che deve contenere, lo scopo per il quale può essere redatto.

Piano Sostitutivo di sicurezza PSS: chi lo redige?

Negli appalti di lavori pubblici il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) è un documento che l’appaltatore o il concessionario è tenuto ad elaborare e consegnare alla stazione committente soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 163/06 (art. 131, abrogato dal D.Lgs. n.50/2016).

Il PSS negli appalti pubblici di lavori è un allegato di contratto.

Quando si redige il piano sostitutivo di Sicurezza?

IL PSS va redatto e consegnato al committente entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, nel caso in cui l’intervento non ha richiesto la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 131, comma 2, lett. b, D.Lgs. 163/06, già art. 31, comma 1-bis, lettera b, della legge 11 febbraio 1994, n. 109).

Per quali lavori si redige il piano sostitutivo di Sicurezza?

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza è dovuto in tutti i lavori pubblici non soggetti al PSC, il cui elenco è incluso nell’allegato I del D.Lgs. 163/06 .

Chi è obbligato al PSS

Imprese esecutrici di lavori pubblici di cui il cui all’allegato I del D.Lgs. 163/06 negli appalti pubblici.

Il piano sostitutivo di sicurezza è abrogato?

Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) non dedica una disposizione specifica ai piani di sicurezza, né menziona il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento a margine di altre disposizioni.

Inoltre, abroga l’art. 131 comma 2del D.Lgs. n.163/2006 che prevedeva la sua elaborazione entro 30 giorni dall’aggiudicazione da parte dell’appaltatore/concessionario e la sua consegna alle amministrazioni aggiudicatrici. Quindi, si può ritenere abrogato formalmente l’obbligo di redazione del PSS.

Ciò non toglie che la sua redazione possa essere d’aiuto nei cantieri con un’unica impresa.

D.Lgs. n.81/2009: Piano Sostitutivo di sicurezza

Il PSS è ancora richiamato dall’Allegato XV del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (sebbene al punto 1.1.1. si richiami il D.Lgs. n.162/2006, abrogato. Quindi la sua redazione dovrebbe riferirsi ai lavori appaltati precedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016.

I contenuti del PSS

Il PSS contiene gli stessi elementi del PSC, di cui al punto 2.1.2 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08, con l’esclusione dei costi della sicurezza (art. 5 del Regolamento sui piani di sicurezza).

  • l’indirizzo e la descrizione del cantiere e dei processi lavorativi svolti al suo interno;
  • individuazione dei soggetti e delle figure che hanno compiti e responsabilità di sicurezza;
  • una relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti;
  • una relazione sulle le scelte progettuali ed organizzative adottate;
  • le procedure e le misure di sicurezza da mettere in atto;
  • l’elenco dei DPI che i lavoratori dovranno utilizzare;
  • le misure di coordinamento di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • direttive organizzative per la gestione di emergenze come infortuni, incendi, prove di evacuazione;
  • Una stima della durata dei lavori;
  • il fascicolo con le indicazioni per la manutenzione;

PSS e Modelli semplificati

Il decreto 9 settembre 2014, provvedimento che rientra tra quelli di attuazione del c.d. “decreto del fare” mira a rendere più agevole la redazione di documenti obbligatori in materia di cantieri temporanei e mobili, con le conseguenziali presumibili positive ricadute di tipo economico per le aziende.

Piano sostitutivo di sicurezza pdf

Il DM 9/9/2014, in attuazione dell’articolo 104-bis del D.Lgs. n. 81/2008 reca in allegato i “modelli semplificati” per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo dell’opera e anche del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Ecco il facsimile del piano operativo di sicurezza

A cosa serve il PSS?

Con il PSS l’appaltatore o il concessionario, in analogia con l’attività del coordinatore per la progettazione, si fa carico di:

  • definire le modalità di organizzazione del cantiere, in relazione allo specifico intervento da eseguire e alle condizioni ambientali presenti;
  • di specificare le prescrizioni di tutela da adottare, al fine di eliminare o ridurre i rischi propri delle varie fasi lavorative;
  • di stabilire le misure di coordinamento da osservare al fine di eliminare o minimizzare i rischi dovuti alle interferenze.

Chi verifica il Pss?

A carico del committente pubblico resta la valutazione dei costi (art. 86 del D.Lgs. 163/06) e delle interferenze (art. 26 del D.Lgs. 81/08). Gli Organi di vigilanza preposti al controllo sono Asl e Direzione provinciale del Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it